Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 18 pagine
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4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per l’economia
Le nuove restrizioni e i nuovi divieti sono nella maggior parte di carattere prettamente tecnico e finalizzati a settori specifici. Di conseguenza, sono diverse anche le ripercussioni da un settore all’altro.
La Commissione europea ha verificato le ripercussioni finanziarie della direttiva 2005/69/CE, della direttiva che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE, ed è giunta alla conclusione che le nuove restrizioni, per quanto attiene agli oli diluenti e agli pneumatici con oli diluenti, determinano solo costi supplementari minimi per le industrie interessate. Detti costi sono legati allo sviluppo di nuove mescole per pneumatici e per l’adeguamento della produzione. In secondo luogo, sono interessati da questi costi supplementari i sette commercianti di pneumatici in Svizzera che fabbricano anche pneumatici rigenerati. Gli eventuali adeguamenti che s’impongono non saranno diversi da quelli per le ditte specializzate nella rigenerazione di pneumatici e aventi sede nello spazio economico europeo.
Anche le ripercussioni finanziarie della direttiva che modifica per la ventottesima volta la direttiva sul toluene e sul triclorobenzene (direttiva 2005/59/CE) sono considerate dalla Commissione ripercussioni modeste per l’industria, in quanto l’impiego delle due sostanze nei settori di applicazione interessati è in forte calo. Anche qui i costi supplememtari sono limitati alla riformulazione dei prodotti. Questa situazione interessa anche le aziende svizzere del settore.
Le altre modifiche della 1arevisione dell’ORRPChim sgravano l’economia e non comportano nessun costo supplementare per i settori interessati. Determinati materiali e componenti di apparecchi elettrici ed elettronici sono esentati dai divieti relativi alle sostanze, per cui i costi di riconversione vengono meno. La proroga dei termini transitori permette ai fabbricanti di componenti per autoveicoli, all’industria cementiera nonché ai fabbricanti di impianti con prodotti refrigeranti aventi un impatto sul clima, un passaggio ordinato al nuovo diritto.
4.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
L’esecuzione dell’ORRPChim è di competenza dei Cantoni. La prima revisione della ORRPChim non comporta nuovi compiti per la Confederazione.
La lista delle restrizioni e dei divieti, il cui rispetto dev’essere verificato dai Cantoni, si allunga a causa dei nuovi disciplinamenti proposti, che riguardano gli oli diluenti per pneumatici, il toluene e triclorobenzene. Gli oneri supplementari che le nuove norme comportano per i Cantoni sono compensati dalla riduzione della periodicità dei controlli, favoriti dai divieti esistenti e ben introdotti favoriscono. Esperienze in materia di sorveglianza del mercato hanno infatti rivelato che i divieti esistenti da lungo tempo non vengono praticamente più violati.
Uno sgravio importante per i Cantoni è costituito dalla proroga del termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di autorizzazione per le pompe di calore fabbricate industrialmente che funzionano con prodotti refrigeranti aventi un impatto sul clima. Ci si aspetta che entro il 1° gennaio 2009, questi impianti funzionino principalmente con prodotti refrigeranti naturali che non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione.