Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 18 pagine
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5.
Una procedura analoga è adottata per gli apparecchi elettrici ed elettronici. Gli apparecchi elettrici ed elettronici ai sensi della direttiva 2002/95/CE (direttiva RoHS) comprendono praticamente tutte le categorie di apparecchi. Con il riferimento all’allegato 2.16 numero 6 si intende tuttavia tenere conto delle numerose richieste avanzate dai diretti interessati adeguando, anche sul piano formale, le disposizioni svizzere relative ai rivestimenti al piombo applicati su apparecchi elettrici ed elettronici a quelle in vigore nell’UE.
Al numero 3 capoverso 2 lettera c si autorizza infine l’immissione sul mercato di pitture e lacche per gli impieghi consentiti secondo il numero 3 capoverso 2.
3.6 Oli diluenti contenenti idrocarburi policiclici aromatici
Allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettere d-e, capoverso 1bis, numero 3 capoverso 5, numero 6 capoversi 3-4
Con la direttiva 2005/69/CE sono state introdotte nell’UE restrizioni per l’immissione sul mercato di oli diluenti per il settore della gomma e per gli pneumatici contenenti oli diluenti. Queste disposizioni sono recepite senza modifiche nell’allegato 2.9 della ORRPChim. Pertanto, il tenore di idrocarburi policiclici aromatici (PAH/IPA) in oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o componenti di pneumatici è limitato. I valori massimi di concentrazione ammontano a 1 mg/kg per il benzo(a)pirene quale sostanza indicatrrice e 10 mg per la somma di otto sostanze citate per nome del gruppo delle sostanze (n. 2 cpv. 1 lett. d). Inoltre, pneumatici e battistrada per la rigenerazione non possono essere immessi sul mercato se contengono oli diluenti che non adempiono i requisiti summenzionati (n. 2 cpv. 1 lett. e). Sono esentati dal divieto gli pneumatici rigenerati i cui battistrada sono conformi per quanto attiene al contenuto di oli diluenti (n. 3 cpv. 5). I divieti per gli oli diluenti entrano in vigore il 1° gennaio 2010. Pneumatici e battistrada per la rigenerazione possono essere immessi sul mercato se sono stati prodotti entro questa data (n. 6 cpv. 3 e 4).
Conformemente alla direttiva 2005/69/CE, i valori limite per gli oli diluenti sono rispettati quando il tenore nei composti policiclici aromatici, misurato in base alla norma IP346 (Determinazione dei PCA negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene-estrazione di dimetile sulfosside – Norma dell’Institute of Petroleum del 1998) è inferiore al 3 per cento in massa. Il rispetto dei valori limite e la correlazione dei valori misurati con l’estratto PCA devono essere controllati dal fabbricante o dall’importatore dopo ogni scambio operativo di importanza, ma al massimo ogni sei mesi. I valori limite per pneumatici e battistrada sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 per cento di HBay, come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata – determinazione dell’aromaticità degli oli nei composti di gomma vulcanizzata). L’ORRPChim contiene in merito un riferimento alla direttiva CE (n. 2 cpv. 1bis).