Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 18 pagine
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3.4 Detersivi per tessili e prodotti di pulizia
Allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettera h, numero 5 capoverso 4 lettera e Allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 lettera f, numero 5 capoverso 4 lettera e
A seguito del regolamento (CE) n. 907/2006, del 20 giugno 2006, vengono modificati gli allegati III e VII del regolamento CE relativo ai detergenti. Nell’allegato III il test di degradabilità secondo la norma ISO 10708:1997 è incluso nella lista dei metodi di prova della completa biodegradabilità. Il cosiddetto test BODIS fornisce risultati altrettanto attendibili dei metodi di prova già riportati nell’allegato III. Negli allegati 2.1 e 2.2 ORRPChim si sancisce che i metodi di verifica e d’analisi per i tensioattivi fanno riferimento agli allegati del regolamento CE relativo ai detergenti (n. 2 cpv. 3 per entrambi gli allegati). L’aggiornamento delle note 47 e 53 a piè di pagina fa riferimento alla nuova versione dell’allegato III del regolamento relativo ai detergenti.
I requisiti relativi al tipo di indicazione per profumi, oli eterici e coloranti da riportare nella scheda dei dati relativa agli ingredienti di detersivi e prodotti di pulizia vengono precisati tenendo conto della nuova versione dell’allegato VII del regolamento CE relativo ai detergenti (cfr. n. 5 cpv. 4 lett. e ORRPchim per entrambi gli allegati). Ai fini della scheda dei dati, questi gruppi di sostanze sono considerati come singoli ingredienti. Le sostanze odorose allergeniche utilizzate come componenti di profumi o oli eterici devono tuttavia sempre essere indicate con il rispettivo nome se sono contenute in detersivi e prodotti di pulizia in concentrazioni superiori allo 0.01%.
Le modifiche indicate tengono conto delle esigenze del settore industriale. Non è pertanto necessario stabilire dei termini transitori.
3.5 Pitture e lacche
Allegato 2.8 numero 3 capoversi 2 e 3, numero 4 capoversi 2 e 3
Con le disposizioni contemplate nell’allegato 2.8 relativo alle pitture e alle lacche al piombo si persegue l’obiettivo di ridurre il rilascio di piombo nell’ambiente in Svizzera. Si rinuncia espressamente a un divieto della produzione e dell’esportazione di tali colori e di oggetti trattati con gli stessi colori. Di conseguenza anche l’importazione delle lacche per il trattamento degli oggetti destinati all’esportazione o l’importazione di oggetti destinati all’ulteriore lavorazione deve essere consentita (come definito esplicitamente al numero 3 capoverso 2 lettere a e b).
Nell’allegato 2.8 si rendono necessarie altre modifiche nell’ambito dei veicoli, a seguito della decisione 2005/438/CE, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE (End-of-life-vehicles). In base a questa decisione, i materiali e componenti, che comprendono anche le vernici indurite, sono esclusi dai divieti riguardanti le sostanze se vengono utilizzati per la riparazione di vecchi veicoli. La deroga (contemplata al numero 4 capoversi 2 e 3) relativa sia alle pitture protettive contenenti piombo che ai componenti e ai veicoli con tali rivestimenti, attualmente limitata fino al 30 giugno 2007, deve pertanto essere prorogata.
Inoltre, si prevede di adeguare a quello dell’UE il campo d’applicazione delle disposizioni sulle pitture e le lacche contenenti piombo per quanto riguarda i veicoli. A tale riguardo, al numero 3 capoverso 3 sono esclusi dal divieto i veicoli di tutti i tipi e i loro componenti. Per le automobili e i veicoli pesanti ai sensi della direttiva 2000/53/CE (End-of-lifevehicles ELV) sono fatte salve le norme compatibili con la CE dell’allegato 2.16 numero