Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 18 pagine

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• per diversi materiali o componenti di veicoli come pure di apparecchi elettrici ed

elettronici, i divieti già vigenti per quanto riguarda i metalli pesanti, segnatamente il piombo, il cadmio e il cromo(VI), vengono precisati ai fini della certezza del diritto, mediante la fissazione di valori limite. I valori sono riferiti a materiali omogenei;

• i pezzi di ricambio per la riparazione di veicoli, che sono stati immessi sul mercato

prima dell’entrata in vigore dei divieti relativi ai metalli pesanti, vengono esentati dai divieti in questione. L’esenzione non si applica a pezzi di consumo come i pesi equilibratori;

• per diversi materiali e componenti di veicoli e di apparecchi elettrici ed elettronici

vengono stabilite nuove deroghe ai divieti concernenti i metalli pesanti oppure la durata di validità di deroghe limitate è prolungata. Da ora in poi, l’ORRPChim non elencherà più le deroghe ma indicherà soltanto i corrispondenti allegati delle direttive di riferimento.

Altre modifiche

• le esperienze fatte finora con gli interessati hanno mostrato che alcune precisazioni redazionali, soprattutto per quanto concerne l’attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono necessarie;

• per quanto concerne le pitture e le lacche, si apportano delle precisazioni in merito al campo d’applicazione dei prodotti contenenti piombo;

• da ora in poi, la collaborazione dell’organizzazione incaricata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) con le autorità doganali, per quanto riguarda la registrazione delle pile importate, sarà regolamentata;

• per il cromo nel cemento, il termine transitorio è prorogato dal 1° gennaio 2007 al primo luglio 2007, dato che non tutti i fabbricanti sono in grado di produrre cemento in sacchi e cemento pompato in silo, con contenuto di cromo ridotto, entro il 1° gennaio 2007;

• per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno permanentemente chiuso negli edifici abitativi, l’entrata in vigore dell’obbligo di autorizzazione è stata spostata al 1° gennaio 2009.

3 I disciplinamenti

3.1 Triclorobenzene

Allegato 1.1 numero 2 capoverso 1 lettere d-f, numero 3 lettera c

Con la direttiva 2005/59/CE sono stati sanciti nell’UE i divieti per l’immissione sul mercato e l’impiego del triclorobenzene (1,2,4-TCB; n. CAS 120-82-1). Conformemente alla proposta, queste disposizioni vengono recepite senza modifiche nell’allegato 1.1 dell’ORRPChim. Di conseguenza, l’immissione sul mercato e l’impiego dell’1,2,4-TCB e delle sostanze e preparati che contengono oltre lo 0,1 per cento di 1,2,4-TCB sono vietate (n. 1.1, n. 2 cpv. 1 lett. f e n. 3 lett. c). I divieti non si applicano per l’immissione sul mercato e l’impiego quali prodotti intermedi di sintesi; in particolare, questa deroga si applica per l’1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzene, impiegato nella produzione delle "Insensitive Munitions" (IM, munizioni che non possono esplodere per motivi accidentali,