Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/119: Prima revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici · 18 pagine
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La collaborazione nell’ambito di questa tassa sulle bottiglie di vetro è fondata su due disposizioni (art. 11 cpv. 3 e art. 15 cpv. 4) dell’ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB, RS 814.621). Queste disposizioni permettono alle autorità doganali di riscuotere la tassa per l’organizzazione privata competente se quest’ultima lo desidera. Inoltre, esse consentono alle autorità doganali di mettere a disposizione dell’organizzazione privata i dati necessari per la riscossione della tassa rilevabili dalla dichiarazione doganale.
Ora anche l’organizzazione privata INOBAT, competente per la tassa sulle pile, dimostra un interesse concreto a una collaborazione siffatta con le autorità doganali. Ma in questo campo mancano finora le basi legali. Questa lacuna potrà essere colmata con la presente proposta di revisione. Le formulazioni dell’OIB sono state riprese letteralmente nella presente proposta e precisamente al numero 7.3 capoverso 3 e al numero 7.6 capoverso 3bis dell’allegato 2.15 ORRPChim.
Come abbiamo già visto nelle considerazioni relative alla normativa sui veicoli, nell’allegato sulle pile sarà attuata anche la disposizione della decisione 2005/673/CE; inoltre, il termine transitorio per gli accumulatori al nichel-cadmio per veicoli elettrici sarà prorogato fino al 31 dicembre 2008 (n. 10 cpv. 1 e 3).
3.11 Prodotti refrigeranti
Allegato 2.10 numero 7 capoverso 5
L’ORRPChim fissa nell’allegato 2.10 l'obbligo di autorizzazione per gli impianti stazionari con più di 3 kg di prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Tale disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno permanentemente chiuso negli edifici abitativi, l’entrata in vigore dell’obbligo di autorizzazione era stata fissata al 1° gennaio 2007, ma dato che lo stato della tecnica (possibilità di applicazione di prodotti refrigeranti naturali) determinante per un’autorizzazione in questo campo di applicazione delle pompe di calore non è sostanzialmente mutato, l’inizio è stato ulteriormente spostato al 1° gennaio 2009. Per questa ulteriore proroga del termine transitorio continuano a valere le ragioni tecniche addotte a suo tempo:
• oggi, per quanto riguarda gli impianti di pompe di calore che funzionano con prodotti
refrigeranti stabili nell’aria, non esistono ancora alternative mature per il mercato; per questo motivo dovrebbero essere autorizzate praticamente tutte le domande perché gli impianti corrispondono allo stato della tecnica (diverse migliaia di domande l’anno);
• lo sviluppo tecnico nel campo delle pompe di calore per le abitazioni lascia presagire
che entro alcuni anni saranno mature per il mercato innovazioni che permettono la rinuncia alle sostanze stabili nell’aria. Ciò avrebbe quale conseguenza positiva un riesame dello stato della tecnica, per cui nuove pompe di calore per le abitazioni, sostenute dalla procedura di autorizzazione, funzionerebbero sempre più con prodotti refrigeranti naturali;
• anche con la nuova data di entrata in vigore si garantisce che nelle abitazioni
saranno installate soltanto pompe di calore adeguate allo sviluppo della tecnica.