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Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine

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Legge sullo Stato ospite. LF

Art. 26 Composizione delle controversie di carattere privato in caso di

immunità di giurisdizione e di esecuzione

Quando conclude un accordo di sede con uno dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1, il Consiglio federale vigila affinché questo beneficiario prenda disposizioni adeguate per comporre in modo soddisfacente:

a. le controversie derivanti da contratti di cui il beneficiario istituzionale è parte e altre controversie di diritto privato;

b. le controversie in cui è implicato un funzionario del beneficiario istituzionale che, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, sempreché questa non gli sia stata levata.

Art. 27 Consultazione dei Cantoni

1Prima di stipulare un accordo di durata illimitata sul conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni, il Consiglio federale consulta il Cantone in cui ha sede il beneficiario e i Cantoni limitrofi.

2Quando i privilegi, le immunità e le facilitazioni derogano al diritto fiscale del Cantone in cui ha sede il beneficiario, il Consiglio federale decide d’intesa con il Cantone.

Art. 28 Informazione

Il Dipartimento può dare alle persone che forniscono la prova di avere un interesse particolare informazioni concernenti:

a. i privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati, i beneficiari e il relativo campo d’applicazione;

b. gli aiuti finanziari e le altre misure di sostegno accordati, nonché i relativi beneficiari.

Art. 29 Osservanza dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni

1Il Consiglio federale sorveglia l’osservanza dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati e prende le misure necessarie quando ne accerta un utilizzo abusivo e ripetuto. Può, se del caso, denunciare gli accordi conclusi o ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati.

2Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni a una persona beneficiaria.

Art. 30 Sospensione, ritiro e rimborso degli aiuti finanziari e delle altre

misure di sostegno

Il Consiglio federale, o il Dipartimento nei limiti delle sue competenze, può sospendere il versamento degli aiuti finanziari o l’attuazione delle altre misure di sostegno, porvi fine o esigere il rimborso totale o parziale degli aiuti versati se il beneficiario