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Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine

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Legge sullo Stato ospite. LF

c. organizzazioni internazionali quasi governative;

d. missioni diplomatiche;

e. posti consolari;

f. missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;

g. missioni speciali;

h. conferenze internazionali;

i. segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;

j. commissioni indipendenti;

k. tribunali internazionali;

l. tribunali arbitrali;

m. altri organismi internazionali.

2La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti:

a. persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1;

b. personalità che esercitano un mandato internazionale;

c. persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere a e b, compresi i domestici privati.

Sezione 2: Contenuto, campo d’applicazione e durata

Art. 3 Contenuto

1I privilegi e le immunità comprendono:

a. l’inviolabilità dei locali, della persona, dei beni, degli archivi, dei documenti, della corrispondenza e della valigia diplomatica;

b. l’immunità di giurisdizione e di esecuzione;

c. l’esenzione dalle imposte dirette;

d. l’esenzione dalle imposte indirette;

e. l’esenzione dai dazi e da altri tributi all’importazione;

f. la libera disponibilità di fondi, divise, numerario e altri valori mobiliari;

g. la libertà di comunicazione, spostamento e circolazione;

h. l’esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero;

i. l'esenzione dalle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Svizzera;