Progetto
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Legge sullo Stato ospite. LF
c. organizzazioni internazionali quasi governative;
d. missioni diplomatiche;
e. posti consolari;
f. missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;
g. missioni speciali;
h. conferenze internazionali;
i. segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;
j. commissioni indipendenti;
k. tribunali internazionali;
l. tribunali arbitrali;
m. altri organismi internazionali.
2La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti:
a. persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1;
b. personalità che esercitano un mandato internazionale;
c. persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere a e b, compresi i domestici privati.
Sezione 2: Contenuto, campo d’applicazione e durata
Art. 3 Contenuto
1I privilegi e le immunità comprendono:
a. l’inviolabilità dei locali, della persona, dei beni, degli archivi, dei documenti, della corrispondenza e della valigia diplomatica;
b. l’immunità di giurisdizione e di esecuzione;
c. l’esenzione dalle imposte dirette;
d. l’esenzione dalle imposte indirette;
e. l’esenzione dai dazi e da altri tributi all’importazione;
f. la libera disponibilità di fondi, divise, numerario e altri valori mobiliari;
g. la libertà di comunicazione, spostamento e circolazione;
h. l’esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero;
i. l'esenzione dalle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Svizzera;