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Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine

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Legge sullo Stato ospite. LF

j. l’esenzione da qualsivoglia servizio pubblico e da oneri e obblighi militari di qualsiasi natura.

2Le facilitazioni comprendono:

a. le modalità di accesso al mercato del lavoro per le persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e c;

b. il diritto di fare uso di una bandiera e di uno stemma;

c. il diritto di rilasciare lasciapassare e di farli accettare dalle autorità svizzere come documenti di viaggio;

d. le facilitazioni in materia di immatricolazione di veicoli.

3Il Consiglio federale può accordare altre facilitazioni di portata meno ampia di quelle di cui al capoverso 2.

Art. 4 Campo d’applicazione

1Il campo d’applicazione personale e materiale dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni è stabilito di caso in caso in funzione:

a. del diritto internazionale, degli impegni internazionali della Svizzera e degli usi internazionali;

b. dello statuto giuridico del beneficiario e dell’importanza delle funzioni che il beneficiario assume nelle relazioni internazionali.

2L’esenzione dalle imposte dirette può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all’articolo 2. L'esenzione è tuttavia accordata ai cittadini svizzeri di cui all’articolo 2 capoverso 2 solo a condizione che il beneficiario istituzionale presso il quale sono chiamati abbia introdotto un sistema d’imposizione interno, nella misura il cui il diritto internazionale permetta di porre una condizione del genere.

3L’esenzione dalle imposte indirette può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all’articolo 2. L'esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dall’imposta sugli oli minerali è tuttavia accordata alle persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2 solo se godono dello statuto diplomatico.

4L’esenzione dai dazi e da altri tributi all’importazione può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all’articolo 2.

5

Il Consiglio federale decide le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro delle persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2, nella misura in cui il diritto internazionale lo permetta.

Art. 5 Durata

La durata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni può essere limitata.