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Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine
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Legge sullo Stato ospite. LF
a. che collaborano strettamente con una o più organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali stabilite in Svizzera o con Stati per svolgere compiti che spettano per principio a queste organizzazioni, a queste istituzioni o a questi Stati;
b. che svolgono una funzione decisiva in un ambito importante delle relazioni internazionali;
c. che godono di un elevato grado di notorietà sul piano internazionale;
d. se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contributo essenziale alla realizzazione del loro mandato.
Art. 15 Personalità che esercitano un mandato internazionale
Possono, a titolo eccezionale, essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni a personalità che esercitano un mandato internazionale:
a. che esercitano un mandato conferito loro da un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale o un gruppo di Stati;
b. che sono di cittadinanza straniera;
c. che risiedono in Svizzera per la durata del loro mandato e precedentemente non avevano domicilio duraturo in Svizzera;
d. che non esercitano un’attività lucrativa;
e. la cui presenza in Svizzera è necessaria per l’adempimento del mandato internazionale loro affidato.
Capitolo 3: Acquisto di fondi per scopi ufficiali
Art. 16 Acquisto di fondi
1I beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono acquistare fondi per i loro bisogni ufficiali. La superficie deve corrispondere a quanto è necessario per lo scopo dell’utilizzazione.
2Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) accerta che l’acquirente è un beneficiario istituzionale di cui all’articolo 2 capoverso 1 e che l'acquisto è effettuato per scopi ufficiali. Questo accertamento presuppone che le autorizzazioni necessarie, cioè i permessi di costruzione e le autorizzazioni in materia di sicurezza, siano state accordate dalle autorità competenti.
Art. 17 Definizioni
1Per acquisto di fondi si intendono l’acquisto della proprietà, di un diritto di superficie, di un diritto di abitazione o dell’usufrutto su un fondo, nonché l’acquisto di altri diritti che procurano all’acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di