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Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine
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Legge sullo Stato ospite. LF
Allegato
(art. 32)
Modifica del diritto vigente
I
Sono abrogati:
1. il decreto federale del 30 settembre 19555 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera;
2. la legge federale del 5 ottobre 20016 concernente la partecipazione e l’aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
3. la legge federale del 23 giugno 20007 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra.
II
Le seguenti leggi sono modificate come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Art. 5 cpv. 1 lett. b
1Per assumere la direzione in materia di sicurezza interna, il Consiglio federale:
b. appronta uno schema delle misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 della legge del ...9 sullo Stato ospite.
2. Legge federale del 26 marzo 193110 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Art. 25 cpv. 1 lett. f
1Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sull’applicazione delle disposizioni federali in materia di polizia degli stranieri. Esso emana le disposizioni necessarie
5 RU 1956 1216
6 RU 2002 1902
7 RU 2000 2979
8 RS 120
9 RS … ; RU … (FF …)
10 RS 142.20