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Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine

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Legge sullo Stato ospite. LF

Allegato

(art. 32)

Modifica del diritto vigente

I

Sono abrogati:

1. il decreto federale del 30 settembre 19555 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera;

2. la legge federale del 5 ottobre 20016 concernente la partecipazione e l’aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

3. la legge federale del 23 giugno 20007 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra.

II

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 5 cpv. 1 lett. b

1Per assumere la direzione in materia di sicurezza interna, il Consiglio federale:

b. appronta uno schema delle misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 della legge del ...9 sullo Stato ospite.

2. Legge federale del 26 marzo 193110 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 25 cpv. 1 lett. f

1Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sull’applicazione delle disposizioni federali in materia di polizia degli stranieri. Esso emana le disposizioni necessarie

5 RU 1956 1216

6 RU 2002 1902

7 RU 2000 2979

8 RS 120

9 RS … ; RU … (FF …)

10 RS 142.20