Progetto

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Legge sullo Stato ospite. LF

b. i cui partecipanti sono in maggioranza rappresentanti di Stati, di organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali, di organizzazioni internazionali quasi governative oppure di segretariati o di altri organi istituiti da un trattato internazionale.

Art. 10 Segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai segretariati o ad altri organi la cui istituzione risulti da un trattato internazionale che attribuisce loro compiti finalizzati all’attuazione del trattato.

Art. 11 Commissioni indipendenti

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle commissioni indipendenti:

a. che fondano la propria legittimazione su una risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un’istituzione internazionale oppure incaricate da un gruppo di Stati o dalla Svizzera;

b. che godono di un ampio sostegno politico e finanziario presso la comunità internazionale;

c. incaricate di esaminare una questione importante per la comunità internazionale;

d. con un mandato a tempo determinato;

e. se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contributo essenziale alla realizzazione del loro mandato.

Art. 12 Tribunali internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali internazionali istituiti da un trattato internazionale o da una risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un’istituzione internazionale.

Art. 13 Tribunali arbitrali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali arbitrali:

a. istituiti in applicazione di una clausola di arbitrato che figura in un trattato internazionale o in virtù di un accordo tra i soggetti di diritto internazionale che sono parti nella procedura arbitrale;

b. se le parti di cui alla lettera a forniscono la prova che il foro svizzero della giurisdizione arbitrale corrisponde a un bisogno particolare.

Art. 14 Altri organismi internazionali

Possono, a titolo eccezionale, essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ad altri organismi internazionali: