Progetto
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Legge sullo Stato ospite. LF
b. i cui partecipanti sono in maggioranza rappresentanti di Stati, di organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali, di organizzazioni internazionali quasi governative oppure di segretariati o di altri organi istituiti da un trattato internazionale.
Art. 10 Segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai segretariati o ad altri organi la cui istituzione risulti da un trattato internazionale che attribuisce loro compiti finalizzati all’attuazione del trattato.
Art. 11 Commissioni indipendenti
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle commissioni indipendenti:
a. che fondano la propria legittimazione su una risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un’istituzione internazionale oppure incaricate da un gruppo di Stati o dalla Svizzera;
b. che godono di un ampio sostegno politico e finanziario presso la comunità internazionale;
c. incaricate di esaminare una questione importante per la comunità internazionale;
d. con un mandato a tempo determinato;
e. se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contributo essenziale alla realizzazione del loro mandato.
Art. 12 Tribunali internazionali
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali internazionali istituiti da un trattato internazionale o da una risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un’istituzione internazionale.
Art. 13 Tribunali arbitrali
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali arbitrali:
a. istituiti in applicazione di una clausola di arbitrato che figura in un trattato internazionale o in virtù di un accordo tra i soggetti di diritto internazionale che sono parti nella procedura arbitrale;
b. se le parti di cui alla lettera a forniscono la prova che il foro svizzero della giurisdizione arbitrale corrisponde a un bisogno particolare.
Art. 14 Altri organismi internazionali
Possono, a titolo eccezionale, essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ad altri organismi internazionali: