Progetto
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Legge sullo Stato ospite. LF
d. che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica ai sensi dell’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta;
e. che collaborano con un’organizzazione intergovernativa o un’istituzione internazionale, per esempio quando dispongono di uno statuto di osservatore presso una simile organizzazione o istituzione;
f. la cui presenza sul territorio svizzero presenta un interesse particolare per la Svizzera.
Capitolo 6: Competenze
Art. 25 Conferimento dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni,
nonché degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno
1Il Consiglio federale:
a. accorda i privilegi, le immunità e le facilitazioni;
b. accorda gli aiuti finanziari e prende le altre misure di sostegno nei limiti dei crediti stanziati.
2Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:
a. il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni;
b. lo statuto fiscale dei beneficiari di cui all’articolo 2;
c. lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1, in materia di assicurazioni sociali svizzere;
d. il conferimento di aiuti finanziari e di altre misure di sostegno, fatta salva la competenza budgetaria delle Camere federali;
e. la cooperazione con i Paesi limitrofi nell’ambito della politica dello Stato ospite.
3Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza:
a. di accordare privilegi, immunità e facilitazioni per una durata limitata;
b. di accordare aiuti finanziari limitati nel tempo, di finanziare conferenze internazionali in Svizzera e di accordare, per durate limitate, aiuti in natura conformemente all’articolo 20:
c. di incaricare le competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari conformemente all’articolo 20 lettera f.