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Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine

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Legge sullo Stato ospite. LF

Sezione 3 Condizioni

Art. 6 Condizioni generali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali:

a. che hanno la sede principale o una sede sussidiaria in Svizzera oppure esercitano un’attività in Svizzera;

b. che perseguono uno scopo non lucrativo di utilità internazionale;

c. che esercitano un’attività nell’ambito delle relazioni internazionali;

d. la cui presenza sul territorio svizzero presenta un interesse particolare per la Svizzera.

Art. 7 Istituzioni internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle istituzioni internazionali:

a. che hanno strutture simili a quelle di un’organizzazione intergovernativa;

b. che svolgono compiti statali o compiti normalmente affidati a un’organizzazione intergovernativa;

c. che godono di un riconoscimento nell’ordinamento giuridico internazionale, in particolare in virtù di un trattato internazionale, di una risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un documento politico approvato da un gruppo di Stati.

Art. 8 Organizzazioni internazionali quasi governative

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle organizzazioni internazionali quasi governative:

a. i cui membri sono in maggioranza Stati, organizzazioni di diritto pubblico o enti che svolgono compiti pubblici;

b. che hanno strutture simili a quelle di un’organizzazione intergovernativa;

c. che esercitano un’attività sul territorio di due o più Stati.

Art. 9 Conferenze internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle conferenze internazionali:

a. riunite sotto l’egida di un’organizzazione intergovernativa, di un’istituzione internazionale, di un’organizzazione internazionale quasi governativa, di un segretariato o di un altro organo istituito da un trattato internazionale, della Svizzera oppure su iniziativa di un gruppo di Stati;