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Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine

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Legge sullo Stato ospite. LF

un fondo, in particolare la locazione a lungo termine di un fondo qualora gli accordi pattuiti eccedano le relazioni d’affari usuali.

2Un cambiamento di destinazione è equiparato all’acquisto di un fondo.

3Per fondi destinati a scopi ufficiali si intendono gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che sono utilizzati per l'adempimento delle funzioni ufficiali del beneficiario istituzionale.

Capitolo 4: Aiuti finanziari e altre misure di sostegno

Art. 18 Scopi

Gli aiuti finanziari e le altre misure di sostegno sono finalizzati in particolare a:

a. migliorare le condizioni di accoglienza, di lavoro, di integrazione e di sicurezza in Svizzera dei beneficiari di cui all’articolo 19;

b. far conoscere meglio la Svizzera quale Stato ospite;

c. promuovere le candidature svizzere ad accogliere i beneficiari di cui all’articolo 2.

d. promuovere le attività nell’ambito della politica dello Stato ospite.

Art. 19 Beneficiari

Possono essere accordati aiuti finanziari e altre misure di sostegno a:

a. i beneficiari di cui all’articolo 2;

b. le organizzazioni internazionali non governative (cap. 5);

c. le associazioni e le fondazioni le cui attività rispondano agli scopi definiti nell’articolo 18.

Art. 20 Forme

La Confederazione può:

a. accordare aiuti finanziari unici o periodici;

b. accordare ai beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1, sia direttamente sia per il tramite della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, mutui a interesse zero, rimborsabili in 50 anni;

c. finanziare conferenze internazionali in Svizzera;

d. accordare aiuti in natura unici o periodici, come la messa a disposizione di personale, locali o materiale;

e. istituire associazioni o fondazioni di diritto privato o parteciparvi;