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Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 16 pagine

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Legge sullo Stato ospite. LF

f. incaricare le competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari alle misure prese in applicazione degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico, come previsto dalla legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Art. 21 Finanziamento

I mezzi finanziari necessari per l’applicazione della legge sono iscritti nel preventivo. Se devono essere contratti impegni per oltre un anno contabile vanno richiesti crediti d’impegno.

Art. 22 Condizioni, procedura e modalità

Il Consiglio federale disciplina le condizioni, la procedura e le modalità relative al conferimento degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno.

Capitolo 5: Organizzazioni internazionali non governative

Art. 23 Principi

1Le organizzazioni internazionali non governative (OING) si stabiliscono in Svizzera conformemente al diritto svizzero.

2La Confederazione può facilitare lo stabilimento in Svizzera o le attività di una OING nei limiti del diritto applicabile. Può accordare a una OING gli aiuti finanziari o le altre misure di sostegno previste dalla presente legge.

3Le facilitazioni comprendono le misure previste dal diritto federale, in particolare le esenzioni fiscali menzionate nella legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta e le facilitazioni in materia di impiego di personale straniero previste dalla legislazione svizzera.

Art. 24 Condizioni per il conferimento di facilitazioni

Possono beneficiare delle facilitazioni di cui all’articolo 23 le OING:

a. costituite in forma di associazione o fondazione di diritto svizzero;

b. che hanno come membri persone fisiche di differenti cittadinanze o persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale di differenti Stati;

c. che esercitano un’attività effettiva in più Stati;

2RS 120

3 RS 642.11