Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/27: Abrogazione della legge federale sull' acquisto di fondi da pate di persone all'estero (Lex Koller). · 18 pagine

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completa l’articolo 9 dell’ordinanza stabilendo che le unità di contingente non utilizzate entro la fine di ottobre dell’anno seguente possono essere assegnate ai Cantoni che hanno già esaurito il loro contigente annuo11. Per contro, la

distribuzione intercantonale del contingente per tutta la Svizzera rimane invariata. Tali misure permettono di far fronte alla forte domanda di abitazioni di vacanza nei Cantoni di Vallese, Ticino e Vaud, senza tuttavia superare il numero di unità annue di contingente stabilite per tutto il Paese.

1.2.3 La modifica di legge del 1997

Il 30 aprile 1997 il Parlamento decide, nell’ambito del cosiddetto programma

d’investimento concernente particolari misure di politica congiunturale12, di

consentire agli investitori stranieri, mediante una modifica limitata della Lex

Friedrich, la creazione di nuove aziende di produzione e di servizi, nonché l’acquisto dei fondi necessari all’esercizio di tali attività. Tale modifica (ossia la cosiddetta Lex Koller) entra in vigore il 1° ottobre 199713. Da allora, le persone all’estero possono non solo acquistare liberamente i fondi necessari all’esercizio di un’attività

economica, purché ne facciano uso per la loro azienda, ma possono anche dare in affitto o in locazione fondi destinati a stabilimenti permanenti al solo fine di operare un investimento (art. 2 cpv. 2 lett. a). L’obbligo d’autorizzazione viene soppresso anche per l’acquisto di un’abitazione principale, vale a dire l’abitazione utilizzata da uno straniero presso il suo domicilio svizzero (art. 2 cpv. 2 lett. b). Allo stesso tempo vengono soppresse le disposizioni sulla sicurezza militare.

1.2.4 Ripercussioni dell’Accordo del 1999 sulla libera circolazione delle persone con la Comunità europea e e della modifica della Convenzione AELS del 2001

L’8 ottobre 199914 e il 14 dicembre 200115, la Lex Koller viene adeguata

rispettivamente all’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri (in seguito: CE), da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone nonché alla modifica del 21 giugno 2001 della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Tali adeguamenti, entrati in vigore il 1° giugno 2002, comportano l’esenzione

dall’obbligo d’autorizzazione per tutti gli acquisti di fondi operati da cittadini degli Stati membri della CE e dell’AELS domiciliati in Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. a),

nonché da frontalieri della CE e dell’AELS per l’acquisto di un’abitazione

secondaria nella regione del loro luogo di lavoro (art. 7 lett. j). Non si rendono necessari ulteriori adeguamenti, nemmeno nel campo delle abitazioni di vacanza.

11 RU 1996 2117

12 FF 1997 II 1022, in particolare 1047 e 1066

13 RU 1997 2086

14 RU 2002 701, FF 1999 5092

15 RU 2002 685, FF 2001 4435