Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/27: Abrogazione della legge federale sull' acquisto di fondi da pate di persone all'estero (Lex Koller). · 18 pagine
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1.2.5 Le modifiche di legge del 2002 e del 2004
Il 22 marzo 2002, attuando un’iniziativa parlamentare, il Parlamento approva per la prima volta un allentamento della legge per quanto concerne le abitazioni di
vacanza, senza tuttavia mettere in discussione il sistema di autorizzazione e di contingentamento16. Tale modifica entra in vigore il 1° settembre. Da allora i trasferimenti di abitazioni di vacanza tra stranieri soggiacciono all’obbligo
dell’autorizzazione, ma non più al contingentamento, se l’alienante ha già ottenuto l’autorizzazione per l’acquisto dell’abitazione di vacanza (art. 9 cpv. 4 lett. a).
Anche i cosiddetti casi di rigore non sottostanno più all’obbligo di contingentamento (art. 8 cpv. 3). Le unità di contingente liberate possono così essere sfruttate per l'alienazione di abitazioni di vacanza da cittadini svizzeri a stranieri. Tale modifica ha tuttavia conseguenze pratiche soltanto per il Cantone di Vallese, poiché soltanto questo Cantone esaurisce sempre il suo contingente annuo, incluso il contingente supplementare (art. 9 cpv. 3 segg. OAFE). Nel contempo, l’obbligo di ridurre gradualmente il numero massimo, per l’insieme della Svizzera, dei contingenti annui di autorizzazioni per l’acquisto di abitazioni di vacanza (imposto al Consiglio federale dall’articolo 11 capoverso 2 della legge) viene soppresso e sostituito da un tetto massimo di 1 500 unità, entro il quale il Consiglio federale determina i
contingenti cantonali. Nell’allegato 1 all’ordinanza, il Consiglio federale fissa dunque a 1 400 unità il contingente massimo annuo per tutta la Svizzera17, il che rappresenta un lieve aumento rispetto alle 1 420 unità fino allora stabilite, poiché le alienazioni tra stranieri e i casi di rigore non devono più essere computati nel contingente.
L’8 ottobre 2004 il Parlamento adotta un ultimo allentamento della Lex Koller18 che prevede principalmente di esentare dall’obbligo d’autorizzazione l’acquisto di quote di società operanti nel settore degli immobili abitativi da parte di persone all’estero (art. 4 cpv. 1 lett. e). Inoltre, gli acquirenti che sono già comproprietari o proprietari in comune di un fondo sono esentati dall’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di una quota supplementare di tale fondo, e gli eredi istituiti sono liberati dall’obbligo di alienare il fondo ereditato se dimostrano di avere con tale fondo legami stretti degni di essere protetti (art. 7 lett. c e art. 8 cpv. 2).
1.2.6 La normativa vigente in sintesi
L'autorizzazione è di principio necessaria se sono riunite le seguenti tre condizioni cumulative:
- l’acquirente è una persona all’estero ai sensi della legge (condizione
soggettiva, art. 5);
- l’oggetto del negozio giuridico è un fondo soggetto ad autorizzazione (condizione oggettiva basata sulla destinazione del fondo, art. 2 cpv. 2, art. 7 lett. j);
- il diritto acquisito va considerato acquisto di un fondo ai sensi della legge (condizione oggettiva basata sulla natura del diritto acquisito, art. 4).
16 RU 2002 2467, FF 2002 964 e 2413
17 RU 2002 1469
18 RU 2005 1337, FF 2003 3753