Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/27: Abrogazione della legge federale sull' acquisto di fondi da pate di persone all'estero (Lex Koller). · 18 pagine

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Anche se queste tre condizioni sono soddisfatte, occorre tuttavia tenere conto delle eccezioni all’obbligo d’autorizzazione di cui all'articolo 7.

Sono considerate persone all’estero:

- gli stranieri domiciliati all’estero (art. 5 cpv. 1 lett. a e abis);

- gli stranieri domiciliati in Svizzera che non sono cittadini di un Paese membro della CE o dell’AELS e che non hanno alcun diritto di stabilirsi in Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. a e abis);

- le società con sede all’estero (art. 5 cpv. 1 lett. b);

- le società con sede in Svizzera nelle quali persone all’estero occupano una posizione preponderante (art. 5 cpv. 1 lett. c; tale posizione è presunta se persone all’estero possiedono più di un terzo del capitale societario o dispongono di più di un terzo dei diritti di voto, art. 6 cpv. 2 lett. a e b).

Non occorre un'autorizzazione per l'acquisto di:

- fondi utilizzati per uno scopo economico, i cosiddetti fondi destinati a stabilimenti permanenti, fermo restando che è irrilevante se il fondo serva all’azienda dell’acquirente oppure sia dato in affitto o in locazione a un terzo per l’esercizio di un’attività economica (art. 2 cpv. 2 lett. a);

- un’abitazione o una casa monofamiliare, come abitazione principale, da parte di una persona fisica titolare di un permesso di domicilio (art. 2 cpv. 2 lett. b);

- un’abitazione secondaria da parte di un frontaliero della CE o dell’AELS nella regione del suo luogo di lavoro (art. 7 lett. j).

È considerato acquisto di un fondo anche:

- l’acquisto di un diritto di superficie, di un diritto di abitazione o

dell’usufrutto su un fondo (art. 4 cpv. 1 lett. a);

- la partecipazione a una società in nome collettivo o in accomandita il cui scopo effettivo è l’acquisto di fondi (art. 4 cpv. 1 lett. b);

- l’acquisto di quote di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l’acquisto di fondi, tranne quando tali quote sono quotate in una borsa in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. e).

In generale sono esentati dall’obbligo d’autorizzazione:

- gli eredi legittimi (art. 7 lett. a);

- i parenti in linea ascendente e discendente dell’alienante ed il suo coniuge (art. 7 lett. b);

- gli acquirenti, se già comproprietari o proprietari in comune del fondo,

tranne nel caso di proprietà per piani (art. 7 lett. c);

- gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali, se acquistano un fondo per le loro rappresentanze (art. 7 lett. h).

La legge prevede motivi d’autorizzazione per banche e compagnie d’assicurazione, per la previdenza del personale e per scopi d’utilità pubblica, per gli eredi istituiti e i legatari nonché per le abitazioni di vacanza in casi di rigore (art. 8). Il diritto cantonale può autorizzare l’acquisto di abitazioni di vacanza e unità d’abitazione in