Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/27: Abrogazione della legge federale sull' acquisto di fondi da pate di persone all'estero (Lex Koller). · 18 pagine

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1.2 La legge vigente del 1983

1.2.1 Scopo e principi della legge

Il 16 dicembre 1983 il Parlamento decide di trasporre il decreto federale del 1961, più volte prolungato, in una legge federale di durata indeterminata (la cosiddetta Lex Friedrich), entrata in vigore il 1° gennaio 19856.

Tale legge mira a limitare l’acquisto di fondi in Svizzera da parte di persone

all’estero al fine di evitare l’eccessivo dominio straniero sul suolo indigeno. Gli elementi cardine della legge sono i seguenti:

- l’acquisto libero per gli stranieri domiciliati, eccezion fatta per i fondi situati in prossimità di un’opera militare importante;

- l’assoggettamento ad autorizzazione dell’acquisto di abitazioni principali da parte di stranieri domiciliati in Svizzera;

- il sistema di autorizzazione e di contigentamento per l’acquisto di abitazioni di vacanza e unità d’abitazione in apparthotel;

- l’assoggettamento al regime dell’autorizzazione per l’acquisto di fondi che servono all’esercizio di un’attività economica dell’impresa dell’acquirente (ossia i cosiddetti fondi destinati a stabilimenti permanenti);

- il divieto di effettuare meri collocamenti di capitali in fondi (eccetto nei settori della previdenza professionale, dell’assicurazione, delle abitazioni sociali e delle quote di società immobiliari oggetto di un mercato regolare).

Il rilascio dell’autorizzazione è di competenza dell’autorità del Cantone in cui si trova il fondo. L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto per i motivi previsti dalla legge ed eventualmente dal diritto cantonale.

1.2.2 L’acquisto di abitazioni di vacanza

Secondo la Lex Friedrich, tutte le autorizzazioni per abitazioni di vacanza e unità d’abitazione in apparthotel devono essere computate nel contingente cantonale. Le unità non utilizzate da un Cantone possono essere riportate all’anno seguente.

Nell’allegato 1 all’ordinanza del 1° ottobre 19847, il Consiglio federale stabilisce, per il 1985 e il 1986, un contingente annuo di 2 000 unità per tutta la Svizzera. Per il 1987 e il 19888 vengono previste 1 800 unità annue, per il 1989 e il 19909 1 600 unità e per il 1991 e il 199210 1 420 unità, al fine di tenere conto dell’articolo 11 della legge, che chiede una graduale riduzione dei contingenti. Vista la difficile situazione economica in Svizzera, che interessa in particolare anche l’edilizia, il Consiglio federale rinuncia a un’ulteriore riduzione del numero massimo di

autorizzazioni per il periodo compreso tra il 1993 e il 2002. Nel 1996, su richiesta dei quattro più importanti Cantoni a vocazione turistica, il Consiglio federale

6 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero; LAFE, RS 211.412.41; RU 1984 1148, FF 1981 III 521

7 Ordinanza del 1° ottobre 1984 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero; OAFE, RS 211.412.411; RU 1984 1164

8 RU 1986 1566

9 RU 1988 1998

10 RU 1990 1880