Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/27: Abrogazione della legge federale sull' acquisto di fondi da pate di persone all'estero (Lex Koller). · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Parte generale
1.1 Atti normativi antecedenti alla legge federale del 1983
Dopo la seconda guerra mondiale, il fenomeno dell’acquisto di fondi in Svizzera da parte di persone all’estero assume proporzioni tali da rendere necessaria l’entrata in vigore – il 1° aprile 1961 - di un decreto federale di validità limitata a cinque anni1 (la cosiddetta Lex von Moos) che introduce un obbligo d’autorizzazione. Il rilascio delle autorizzazioni è di competenza dei Cantoni. Alla Confederazione non spetta alcuna vigilanza qualificata. Tale decreto federale viene prolungato di cinque anni in due occasioni, nelle quali si procede inoltre all’inasprimento di singole
disposizioni2.
Le gravi perturbazioni dell’ordine monetario internazionale obbligano il Consiglio federale a vietare di principio, mediante il decreto urgente del 26 giugno 1972 (la cosiddetta Lex Celio), anche l’investimento di capitali stranieri in immobili
svizzeri3. In particolare, tale divieto non si applica all’acquisto di fondi per
l’esercizio di un’impresa. In casi di rigore possono inoltre essere rilasciate
autorizzazioni eccezionali per l’acquisto di abitazioni di vacanza. Una volta
stabilizzatasi la situazione monetaria, il decreto del Consiglio federale, non avendo più ragione d’essere, viene abrogato il 31 gennaio 1974.
Nel corso del 1971, nonostante gli inasprimenti della Lex von Moos introdotti contestualmente alla proroga della validità del decreto del 1961, si constata un sensibile aumento delle autorizzazioni. Il Consiglio federale si vede dunque costretto ad incaricare il Dipartimento federale di giustizia e polizia di avviare una procedura di revisione globale. Le Camere adottano il disegno del Consiglio federale il 21 marzo 19734. In sostanza, il nuovo testo definisce in modo più preciso le operazioni volte a eludere la legge, stabilisce condizioni più rigorose per l’acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel (ossia abitazioni di vacanza che per un certo periodo devono essere messe a disposizione dell’albergatore per l'esercizio dell'attività alberghiera) e rafforza la vigilanza federale riconoscendo
all’Amministrazione federale il diritto di ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza. Il decreto federale riveduto (la cosiddetta Lex Furgler) entra in vigore il 1° febbraio 1974 e viene prolungato per due volte, rispettivamente di cinque e due anni5.
1 Decreto federale del 23 marzo 1961 concernente l’autorizzazione per l’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, RU 1961 203, FF 1960 II 1617
2 RU 1965 1239, 1970 1199; FF 1964 II 2355, 1969 II 1074
3 Decreto del Consiglio federale del 26 giugno 1972 che vieta l’investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri, RU 1972 1062, cfr. anche FF 1972 II 1029
4 RU 1974 83, FF 1972 II 1029
5 RU 1977 1689, 1982 1914; FF 1977 I 45, 1982 I 985