Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/27: Abrogazione della legge federale sull' acquisto di fondi da pate di persone all'estero (Lex Koller). · 18 pagine
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4 Rapporto con il diritto internazionale
Gli adeguamenti dell’8 ottobre 1999 della Lex Koller all’accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sulla libera circolazione delle persone (si veda n. 1.2.4) hanno già permesso di realizzare la liberalizzazione convenuta.
Le restrizioni all’acquisto di abitazioni di vacanza esistenti in Danimarca e in Tirolo si applicano anche ai cittadini di tali Paesi e non discriminano dunque le persone all’estero. In alcune regioni italiane può accadere che le autorità esigano che
l’acquirente svizzero di un fondo dimostri che anche i cittadini italiani possono acquistare un fondo corrispondente in Svizzera (la cosiddetta clausola di
reciprocità). L’abrogazione della Lex Koller sopprime la disparità di trattamento degli stranieri e delle società controllate da stranieri per quanto riguarda l’acquisto di fondi.
Nel quadro dell’estensione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea, i dieci nuovi Paesi membri della CE si sono riservati il diritto di porre restrizioni limitate a un periodo compreso tra sette e dodici anni per l’acquisto di terreni agricoli e, in parte, anche di abitazioni di vacanza da parte di svizzeri,
come previsto anche per i cittadini dei vecchi Paesi membri della CE. Dal canto suo, la Svizzera non ha preteso alcuna restrizione analoga.
In ogni accordo GATT la Svizzera ha formulato una riserva concernente la Lex Koller, riserva che può ora essere ritirata.
5 Costituzionalità
L’avamprogetto poggia come la legge medesima sulla competenza della
Confederazione in materia di affari esteri (art. 54 cpv. 1 Cost.) e di diritto civile (art. 122 cpv. 1 Cost.).
Allegato: avamprogetto