Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/55: Ordinanza sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), Ordinanza SIMIC · 20 pagine
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Risultati dell’indagine conoscitiva concernente l’avamprogetto dell’ordinanza SIMIC, 1° novembre 2005
Per quel che concerne il capoverso 1 lettera c e la notifica di dati relativi agli impieghi, l’UCM chiede se non fosse opportuno operare una distinzione tra permessi di domicilio e di dimora UE/AELS, visto che un cambiamento di posto legato a questi permessi non è più sottoposto all’obbligo di notifica da parte degli interessati. Le autorità cantonali e comunali non avrebbero i mezzi per notificare «immediatamente» le modifiche di questi tipi di permessi.
Capoverso 1 lettere h-j: questi dati non vanno rilevati dalle autorità preposte agli stranieri, ma direttamente dai servizi competenti.
Capoverso 1 lettera m: la procedura di notificazione deve continuare a essere gestita dalle autorità preposte al mercato del lavoro e menzionata di conseguenza al capoverso 2 della presente disposizione.
La formulazione del capoverso 1 lettera o non è chiara. Ci si chiede se debbano essere notificate soltanto le sentenze inerenti al settore dell’asilo.
Capoverso 3: questa formulazione disconosce il fatto che sempre più autorità di polizia degli stranieri sono competenti in materia di accoglienza di richiedenti l’asilo. Il capoverso non dovrebbe quindi essere formulato in senso così restrittivo e dovrebbe parlare di «autorità cantonali e comunali competenti (preposte all’accoglienza dei richiedenti)».
L’Ufficio competente in materia di migrazione SO propone, per il capoverso 3, che tutte le autorità cantonali e comunali debbano notificare all’UFM la «sparizione» e la «ricomparsa» di persone del settore dell’asilo.
Secondo la Commissione tripartita SG ciò che viene disciplinato dal capoverso 1 lettera m e dal capoverso 2 è in contraddizione con la prassi del Cantone di San Gallo. La notifica dei lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 1 della legge sui lavoratori distaccati (RS 823.20) e degli altri lavoratori e lavoratori indipendenti che non necessitano di un permesso per un soggiorno di breve durata o di un’ammissione deve essere effettuata dall’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (in concreto: l’Ufficio per
l’economia [Amt für Wirtschaft]). Il rilevamento dei datori di lavoro che richiedono
un’autorizzazione è effettuato dall’Ufficio cantonale degli stranieri.
Art. 7 Notificazioni di altri servizi
(art. 7 cpv. 1)
1 I seguenti servizi notificano i dati seguenti:
a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: i dati personali conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adempimento dei compiti secondo la LDDS;
b. i posti di confine: i dati personali concernenti il respingimento e il rilascio di visti in via eccezionale conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale;
c. le autorità federali e cantonali competenti: gli elenchi di stranieri per i quali è necessario un esame approfondito dell’eventuale domanda d’entrata o di dimora.
2 L’Ufficio federale può ricevere anche notificazioni concernenti stranieri che hanno lasciato la Svizzera o la cui dimora è ignota e che non adempiono i loro obblighi di diritto pubblico o alimentari.
L’UCM ritiene che la disposizione del capoverso 1 lettera c sia poco chiara. Parte dal presupposto che debbano essere notificati non gli elenchi, ma i dati personali degli stra-
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