Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/55: Ordinanza sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), Ordinanza SIMIC · 20 pagine
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Risultati dell’indagine conoscitiva concernente l’avamprogetto dell’ordinanza SIMIC, 1° novembre 2005
Per l’UCM la denominazione «autorità di assistenza sociale» è fuorviante e andrebbe sostituita con «organi di coordinamento in materia di asilo e di rifugiati». I dati del settore dell’asilo non dovrebbero essere resi accessibili soltanto alle autorità di polizia cantonali, ma anche a quelle comunali.
L’Ufficio competente in materia di migrazione SO propone che il presente articolo e l’articolo 10 vadano completati nel modo seguente: « I dati personali di terzi non interessati non devono, di regola, essere accessibili, e in nessun caso devono essere trattati ulteriormente» (vedi art. 7 cpv. 3 ordinanza RCS; RS 142.215).
Le Autorità del Cantone di Vaud (parere consolidato) sono del parere che anche le autorità cantonali preposte alla cittadinanza debbano avere il diritto di consultare i dati inerenti all’asilo, considerando che trattano anche dossier relativi a persone provenienti da tale ambito.
Sezione 5: Comunicazione dei dati
Art. 14 Per scopi di pianificazione, scientifici e statistici
1 L’Ufficio federale può comunicare dati personali resi anonimi trattati nel SIMIC:
a. per scopi di pianificazione, alle autorità svizzere nonché a persone incaricate dalle stesse di procedere a studi di pianificazione;
b. per scopi scientifici, alle università svizzere e ai loro istituti;
c. per scopi di pianificazione e scientifici, a organizzazioni private.
2 Eccezionalmente possono essere comunicati a tali servizi anche dati personali non resi anonimi. In tal caso l’Ufficio federale impone oneri per la protezione della personalità e stabilisce in un contratto segnatamente:
a. il modo di utilizzare i dati personali;
b. chi può consultare i dati personali;
c. il modo di proteggere i dati personali;
d. l’obbligo o meno di restituire i dati personali o di distruggerli dopo l’uso.
Poiché la normativa disciplinata dalla Sezione 5 (art. 13-16) concerne la comunicazione di dati da parte dell’Ufficio federale, l’UCM ritiene che sarebbe opportuno menzionare espressamente l’Ufficio federale anche nel titolo della sezione. Viene proposta la formulazione seguente: «Sezione 5: Comunicazione dei dati da parte dell’Ufficio federale».
I dati dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità cantonali anche per «scopi di pianificazione».
Art. 16 Ad autorità estere e privati
(art. 14 e 15)
1 L’Ufficio federale trasmette alla persona interessata, onde permettere di darvi eventualmente seguito, singole domande d’informazione emananti da autorità estere nonché da persone e organizzazioni private. Viene fatto presente all’interessato che non vi è obbligo di rispondere alla domanda d’informazione e che l’Ufficio federale non comunicherà di sua iniziativa l’informazione richiesta .
2 L’Ufficio federale può eccezionalmente comunicare dati personali, segnatamente l’indirizzo e il tipo di autorizzazione di soggiorno dell’interessato, ad autorità estere, alla persona o all’organizzazione privata ove l’autorità, la persona o l’organizzazione richiedente renda verosimile che la persona interessata rifiuta di fornire l’informazione allo scopo di impedirle l’esecuzione di pretese legali o la tutela di altri interessi degni di protezione. Se possibile e ragionevolmente esigibile, l’Ufficio federale offre previamente alla persona interessata, l’opportunità di pronunciarsi.
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