Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/55: Ordinanza sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), Ordinanza SIMIC · 20 pagine

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Risultati dell’indagine conoscitiva concernente l’avamprogetto dell’ordinanza SIMIC, 1° novembre 2005

Art. 21 Statistica

1 Sulla base dei dati contenuti nel SIMIC, l’Ufficio federale, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica, allestisce statistiche periodiche. Tali statistiche non devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.

2 Trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche di cui hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti secondo la LDDS, la LAsi, la LCit, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone UE e l’Accordo sulla libera circolazione delle persone AELS1.

3 Pubblica le statistiche più importanti.

4 Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni, i dati statistici complementari di cui necessitano. Può procedere a rilevazioni statistiche speciali.

5 Collabora alla stesura della statistica federale sullo stato annuale della popolazione, di quelle sulla migrazione e sull’attività lucrativa. L’Ufficio federale fornisce regolarmente all’Ufficio federale di statistica (UFS) dati singoli su effettivi e movimento degli stranieri che figurano nel SIMIC per l’adempimento dei suoi compiti conformemente all’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Autorità preposte alla migrazione:

L’UCM e l’Ufficio competente in materia di migrazione SO chiedono che le autorità

cantonali preposte alla migrazione abbiano la possibilità di allestire autonomamente statistiche dal SIMIC in relazione a propri dati.

Autorità preposte al mercato del lavoro:

AUSL (KIGA GR, Amt für Wirtschaft und Arbeit Zürich, Arbeitsamt Obwalden) KIGA GL / Commissione tripartita AI

In base alle esperienze acquisite con l’applicazione dell’attuale sistema d’informazione, ora da rimpiazzare con SIMIC, le aspettative risiedono soprattutto nelle singole possibilità d’impiego legate ai diritti d’accesso. Tutto ciò non risulta chiaro dall’ordinanza SIMIC.

La possibilità di richiedere tramite l’Ufficio federale di statistica informazioni rese anonime non è sufficiente per l’esecuzione delle misure di accompagnamento. I servizi incaricati di attuare le misure di accompagnamento con le commissioni tripartite devono essere in grado di richiamare e analizzare i dati in tempi brevi e in modo mirato.

Sono soprattutto necessarie funzioni di ricerca e possibilità di analisi per quel che concerne le ditte che distaccano lavoratori e la conseguente procedura di notifica, nonché per quanto riguarda le ditte svizzere e le loro procedure di notifica e di autorizzazione. È inoltre necessario il rilevamento statistico delle conseguenze della libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro.

La Commissione tripartita FR e la Commissione tripartita VD ritengono che il tenore

del presente articolo induca a pensare che alcune statistiche saranno allestite dall’UFM e saranno trasmesse alle autorità interessate. L’attuale prassi in materia, che corrisponde a quanto prevede questa disposizione, ha mostrato i suoi limiti. La necessità, in materia di lavoratori distaccati, di disporre costantemente di statistiche attualizzate non può infatti essere soddisfatta attraverso trasmissioni periodiche (mensili, trimestrali o annuali, per esempio).

Entrambe le Commissioni si esprimono come segue: “Sarebbe auspicabile poter consultare statistiche online, disponibili in ogni momento mediante consultazione del SIMIC.”

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