Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/55: Ordinanza sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), Ordinanza SIMIC · 20 pagine
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Risultati dell’indagine conoscitiva concernente l’avamprogetto dell’ordinanza SIMIC, 1° novembre 2005
Considerato che, secondo l’articolo 41 della legge sulla cittadinanza (RS 141.0), una naturalizzazione può essere annullata entro un termine di cinque anni, l’UCM ritiene opportuno al capoverso 2 lettera a non limitarsi a rendere visibili i dati SIMIC soltanto per due anni, ma renderli accessibili per cinque anni, ossia per la durata stabilita per avviare una procedura di annullamento della naturalizzazione.
Non sarebbe sufficiente mettere a disposizione dei collaboratori del settore naturalizzazioni dell’UFM, durante un periodo indeterminato, soltanto i dossier, ossia i dati nel dossier elettronico. I Cantoni potrebbero in particolare trarre beneficio dal nuovo sistema (fonetico) SIMIC di ricerca di persone, con la possibilità di richiamare in seguito in un archivio elettronico i dati personali ricercati. In base alla presente disposizione, i dati potrebbero essere trovati nel SIMIC soltanto durante un periodo di due anni. Per effettuare con successo una ricerca nel SIMIC una volta trascorsi due anni, i Cantoni dovrebbero tenere una propria banca dati contenente informazioni relative a tali persone e collegarla con l’archivio elettronico. Ciò comporterebbe tuttavia costi supplementari che potrebbero senz’altro essere evitati se si conservassero più a lungo i dati nel SIMIC.
Capoverso 2 lettera h: il termine di cinque anni per la cancellazione di dichiarazioni di garanzia è troppo breve: le azioni civili contro il garante fondate su una dichiarazione di garanzia si prescrivono infatti dopo dieci anni (art. 127 CO; RS 220).
Capoverso 4: la presente disposizione contempla unicamente i divieti d’entrata e la relativa cancellazione di dati al più presto cinque anni dopo lo scadere del divieto d’entrata. Occorre prevedere una normativa analoga per le espulsioni decretate dalla polizia degli stranieri in base all’articolo 10 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20).
Capoverso 5 lettera b: invece di cinque anni, il termine dovrebbe essere di quindici anni, come previsto dalle lettere e ed f. Infatti, se una persona ottiene un permesso di dimora della durata di cinque anni e presenta in seguito una domanda di proroga dopo cinque anni e due mesi, i dati a lei relativi potrebbero essere già stati cancellati dal sistema.
Non è chiaro cosa si intenda per «collaboratore specialista competente». Potrebbe trattarsi ad esempio di un collaboratore specialista cantonale che ha rilasciato un permesso di dimora?
L’Ufficio competente in materia di migrazione SO auspica la cancellazione dei dati relativi a una persona naturalizzata al più presto dopo cinque anni, poiché l’articolo 41 della legge sulla cittadinanza (RS 141.0) prevede la possibilità di annullare una naturalizzazione entro un termine di cinque anni.
L’Ufficio competente in materia di migrazione GR auspica la cancellazione dei dati relativi a una persona naturalizzata al più presto dopo cinque anni (in base all’articolo 41 della legge sulla cittadinanza; RS 141.0).
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