Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/55: Ordinanza sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), Ordinanza SIMIC · 20 pagine
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Risultati dell’indagine conoscitiva concernente l’avamprogetto dell’ordinanza SIMIC, 1° novembre 2005
Secondo l’UCM occorre precisare che tutte le informazioni trasmesse dall’Ufficio federale provengono dal SIMIC.
L’OSAR ritiene che, per quel che concerne il capoverso 2, il rinvio all’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza 3 sull’asilo (RS 142.314) non sia corretto, poiché in tale ordinanza si parla di consultazione di dati personali da parte di privati. L’articolo 16 capoverso 2 prevede tuttavia anche la consultazione eccezionale di dati personali da parte di «autorità estere». L’OSAR non può trovarsi d’accordo. In questa sede si rinvia pure alla critica formulata nei confronti dell’articolo 97 della revisione della legge sull’asilo che prevede, dopo la decisione di prima istanza, di autorizzare la comunicazione di dati personali ai Paesi d’origine, ciò che l’OSAR critica aspramente poiché può mettere in pericolo i parenti dei rifugiati.
Art. 19 Archiviazione e cancellazione
(art. 17 lett. c e d)
1 I dati non più necessari devono essere archiviati o cancellati. L’archiviazione o la cancellazione dei dati avviene in collaborazione con l’Archivio federale.
2 L’Ufficio federale cancella i dati personali contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:
a. nel caso di una naturalizzazione in Svizzera, i dati devono essere cancellati due anni dopo la naturalizzazione;
b. nel caso di un’adozione, il nome dei genitori affilianti è sostituito dal nome del figlio, non appena noto. Al più tardi un mese dopo aver ricevuto la notifica dell’adozione, devono essere cancellati tutti i dati concernenti l’affiliando e i genitori affilianti;
c. se il soggiorno dell’affiliando o del figlio adottivo non è stato regolato, i dati della decisione d’entrata degli affiliandi e dei figli adottivi è cancellata dopo 26 mesi;
d. in caso di decesso, i dati devono essere cancellati cinque anni dopo la morte;
e. in caso di partenza dalla Svizzera senza un ritorno successivo, i dati devono essere cancellati quindici anni dopo la partenza dalla Svizzera;
f. nel caso della fine formale del soggiorno in Svizzera, i dati devono essere cancellati 15 anni dopo la fine del soggiorno;
g. i dati concernenti l’impiego ai sensi degli articoli 13 lettera c e 20 dell’ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l’effettivo degli stranieri (OLS) devono essere cancellati dopo dieci anni;
h. nel caso delle dichiarazioni di garanzia, i dati devono essere cancellati dopo cinque anni.
3 Per la cancellazione dei dati secondo il capoverso 2 lettere e e f valgono inoltre le condizioni seguenti:
a. non sono più state effettuate operazioni quali segnatamente dichiarazioni di garanzia, respingimenti, decisioni d’entrata, impieghi sottoposti a notificazione e ricerche di indirizzi;
b. non sono più state effettuate modifiche nel SIMIC nel corso degli ultimi cinque anni.
4 Se in uno dei casi di cui al capoverso 2 lettera e o f è stato emesso un divieto d’entrata, i dati personali devono essere cancellati al più presto cinque anni dopo lo scadere del divieto d’entrata.
5 D’intesa con il collaboratore specialista competente, i fascicoli elettronici del settore degli stranieri sono cancellati:
a. cinque anni dopo la cancellazione dello statuto personale;
b. cinque anni dopo l’ultima modifica; o
c. cinque anni dopo lo scadere di un’eventuale divieto d’entrata.
6 I fascicoli elettronici del settore dell’asilo e quelli allestiti nell’ambito dei compiti previsti dalla LCit sono soltanto archiviati.
7 I dettagli in merito ai criteri d’archiviazione e di cancellazione sono disciplinati dal regolamento sul trattamento dei dati.
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