Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/55: Ordinanza sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), Ordinanza SIMIC · 20 pagine
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Risultati dell’indagine conoscitiva concernente l’avamprogetto dell’ordinanza SIMIC, 1° novembre 2005
Art. 23 (Emolumenti)
1 Per le domande d’informazione di cui all’articolo 16 capoverso 2, i privati e le organizzazioni devono all’Ufficio federale una tassa di 20 franchi.
2 Deve all’Ufficio federale un emolumento a copertura delle spese:
a. la persona o l’organizzazione privata, se l’Ufficio federale fornisce dati statistici complementari o procede a rilevazioni statistiche speciali (art. 21 cpv. 4);
b. l’autorità, la persona o l’organizzazione privata, se l’Ufficio federale procede a rilevazioni statistiche speciali di cui agli articoli 14 e 21 capoverso 4 da cui derivano spese importanti o un onere lavorativo considerevole.
3 L’Ufficio federale può eccezionalmente ridurre la tassa o rinunciare a riscuoterla. Disciplina i dettagli nel quadro di un’apposita istruzione.
4 Se la registrazione di dati inesatti è stata provocata da un comportamento della persona interessata in violazione dei propri doveri, possono esserle addebitati i costi per la rettifica fino a un massimo di 1500 franchi.
5 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell’ordinanza del 20 maggio 1987 sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ordinanza sulle tasse LDDS).
L’UCM trova che, nel capoverso 4, sarebbe opportuno essere più precisi quanto alla «persona interessata» che può aver provocato la registrazione di dati inesatti. Dovrebbe risultare chiaramente che ci si riferisce allo straniero interessato e eventualmente al suo datore di lavoro.
L’Ufficio competente in materia di migrazione SO propone, nel capoverso 1,che
l’ammontare dell’emolumento sia aumentato in funzione dell’evoluzione dei costi.
Il supplemento del capoverso 4 viene accolto in modo particolarmente positivo.
Secondo l’Autorità del Cantone di Vaud (parere consolidato) la disposizione del capoverso 2 lettera b andrebbe interpretata nel senso che l’autorità cantonale (competente in materia di stranieri, asilo o cittadinanza) deve un emolumento all’Ufficio federale soltanto in casi eccezionali.
Allegato 1 - singoli campi di dati e diritti d’accesso al SIMIC
L’Autorità preposta all’asilo BE necessita di ulteriori campi di dati per i suoi compiti legali previsti dall’articolo 80 capoverso 1 della legge sull’asilo (RS 142.31) e in relazione all’obbligo della Confederazione di rimborsare le spese per l’aiuto sociale ai rifugiati fino al giorno in cui hanno ottenuto un permesso di domicilio o in cui vi hanno diritto (art. 20 cpv. 3 OAsi 2; RS 142.312). Si tratta anche di dati relativi al settore degli stranieri.
L’Autorità preposta all’asilo NE chiede che l’accesso ai campi di dati «luogo di nascita» e «luogo d’origine» sia concesso anche alle autorità preposte alla migrazione.
Per la CCPCS (Kantonspolizei Bern) i diritti d’accesso corrispondono grossomodo alle possibilità attuali. In AUPER oggi è tuttavia possibile richiamare i nomi dei genitori, ciò che si rivela molto utile, se non necessario, nei casi in cui occorre procedere ad accertamenti dell’identità. Questo diritto d’accesso manca nel SIMIC. In caso di controlli personali è importante poter verificare l’identità di una persona in modo rapido e agevole. A causa della mancanza di informazioni, come ad esempio il nome dei genitori, non è raro
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