Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/55: Ordinanza sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), Ordinanza SIMIC · 20 pagine

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Risultati dell’indagine conoscitiva concernente l’avamprogetto dell’ordinanza SIMIC, 1° novembre 2005

L’Ufficio competente in materia di migrazione SO accoglie favorevolmente l’accesso conferito alle autorità fiscali cantonali e in particolare agli Uffici dello stato civile.

Le Autorità del Cantone di Vaud (parere consolidato) fanno criticamente osservare che l’accesso conferito alle autorità fiscali cantonali non dovrebbe limitarsi unicamente allo scopo di riscuotere l’imposta alla fonte.

Art. 10a Dati del settore dell’asilo

(art. 9 cpv. 2)

L’Ufficio federale può permettere l’accesso ai dati del settore dell’asilo mediante una procedura di richiamo alle autorità seguenti:

a. alle autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, alle autorità cantonali di poli-

zia, di assistenza sociale (uffici di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati) e a quelle preposte al mercato del lavoro: per l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’asilo, nonché le autorità cantonali di polizia, per l’identificazione delle persone;

b. ai seguenti servizi della fedpol:

1. il Servizio di analisi e prevenzione (SAP): esclusivamente al fine di esaminare le misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e per la valutazione dell’indegnità ai sensi dell’articolo 53 LAsi;

2. il servizio incaricato della gestione del sistema informatizzato di ricerca RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995;

3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol nonché la centrale d’intervento: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia;

4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio internazionale e intercantonale delle informazioni di polizia;

5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone;

6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 99 LAsi;

7. il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora operati nell’ambito dei compiti legali dell’Ufficio di comunicazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio del denaro nel settore finanziario;

c. alla Divisione dell’assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia: in relazio-

ne con procedure dell’assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP);

d. al Servizio dei ricorsi del DFGP e alla Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo: per

l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LAsi;

e. ai posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e al Corpo delle guardie di confine: per

l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale;

f. al Controllo federale delle finanze: per la vigilanza finanziaria;

g. alla Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché

l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;

h. alle autorità fiscali cantonali: per i loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;

i. alle autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’identificazione delle per-

sone in relazione con eventi di stato civile e per la preparazione della celebrazione del matrimonio.

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