Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/55: Ordinanza sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), Ordinanza SIMIC · 20 pagine
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Risultati dell’indagine conoscitiva concernente l’avamprogetto dell’ordinanza SIMIC, 1° novembre 2005
Art. 10 Dati del settore degli stranieri
(art. 9 cpv. 1)
L’Ufficio federale può permettere l’accesso ai dati del settore degli stranieri mediante una procedura di richiamo alle autorità seguenti:
a. alle autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, alle autorità cantonali di poli-
zia, a quelle preposte al mercato del lavoro e alla cittadinanza: per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri nonché alle autorità cantonali di polizia, per l’identificazione delle persone;
b. ai seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol):
1. il Servizio di analisi e prevenzione (SAP): esclusivamente per l’esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
2. il servizio incaricato della gestione del sistema informatizzato di ricerca RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995;
3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol nonché la centrale d’intervento: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia;
4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio internazionale e intercantonale delle informazioni di polizia;
5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone;
6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 22c capoverso 3 LDDS;
7. il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora operati nell’ambito dei compiti legali dell’Ufficio di comunicazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio del denaro nel settore finanziario;
c. alla Divisione dell’assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia: in relazio-
ne con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP);
d. al Servizio dei ricorsi del DFGP e alla Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo: per
l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LDDS;
e. ai posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e al Corpo delle guardie di confine: per
l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale;
f. alle rappresentanze e missioni svizzere all’estero: per l’esame delle richieste di visto e per
l’adempimento dei compiti loro assegnati dalla legislazione svizzera in materia di cittadinanza;
g. al Segretariato di Stato e alla Direzione politica del DFAE: per l’esame e la decisione relativi alle
richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;
h. alla Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per
l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
i. alle autorità fiscali cantonali: per l’adempimento dei loro compiti in materia di riscossione
dell’imposta alla fonte;
j. alle Commissioni tripartite previste quali organi di controllo dall’articolo 7 capoverso 1 lettera b
della legge federale 8. ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera: per lo svolgimento dei loro compiti giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera;
k. alle autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’identificazione delle per-
sone in relazione con eventi di stato civile e per la preparazione della celebrazione del matrimonio.
L’UCM osserva come venga garantito a diverse autorità l’accesso ai dati al fine dell’identificazione di persone (ad esempio alla polizia e agli uffici dello stato civile). Parte dal presupposto che l’identificazione personale comprenda anche in questi casi le informazioni relative allo stato di una procedura (cfr. commento all’articolo 10a lettera b numero 3).
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