Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/55: Ordinanza sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), Ordinanza SIMIC · 20 pagine

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Risultati dell’indagine conoscitiva concernente l’avamprogetto dell’ordinanza SIMIC, 1° novembre 2005

Secondo l’Ufficio competente in materia di migrazione SO le autorità cantonali preposte alla migrazione non devono avere accesso soltanto ai propri dossier elettronici, ma anche a quelli degli altri Cantoni. In tal modo non occorrerebbe contattare di volta in volta la competente autorità cantonale per sapere cosa è stato registrato nei dossier elettronici in ogni singolo caso.

Art. 6 Notificazioni delle autorità cantonali e comunali

(art. 7 cpv. 1 e 4)

1 Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri notificano immediatamente:

a. i permessi iniziali di dimora nonché le proroghe, i cambiamenti o le revoche;

b. le trasformazioni di permessi stagionali;

c. l’inizio di un impiego nonché il cambiamento di posto o di professione nel Cantone;

d. i licenziamenti annunciati dai datori di lavoro;

e. gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri;

f. i rilasci di nuovi permessi di domicilio;

g. la proroga dei termini di controllo dei libretti per stranieri titolari di un permesso di domicilio e gli altri dati che essi contengono;

h. le nascite e i decessi;

i. le adozioni;

j. le naturalizzazioni ordinarie, gli accertamenti del diritto di cittadinanza e gli annullamenti;

k. i cambiamenti e le rettifiche d’identità;

l. le garanzie relative al permesso di dimora;

m. i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo 1 della legge federale dell’8 ottobre 19991 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei o di un permesso di dimora;

n. la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo;

o. i documenti concernenti un procedimento penale, quali rapporti di polizia o sentenze penali inerenti al settore dell’asilo.

2 Le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro notificano regolarmente:

a. gli indirizzi dei datori di lavoro che hanno presentato domanda per un permesso;

b. le decisioni in merito ai permessi.

3 Le autorità cantonali e comunali di aiuto sociale notificano regolarmente la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo.

L’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) è del parere che nel capoverso

1 lettera n occorrerebbe definire i concetti di «sparizione» e «ricomparsa», poiché comportano conseguenze diverse.

Autorità preposte alla migrazione:

L’UCM deplora la mancanza delle notificazioni relative allo statuto di frontaliero nell’enumerazione del capoverso 1 e motiva come segue la sua richiesta: «Poiché dal 1° giugno 2004 i frontalieri possono dimorare in Svizzera durante la settimana, l’obbligo di procedere a determinate notifiche non si impone soltanto ai loro datori di lavoro, ma anche ai frontalieri stessi. »

I «permessi stagionali» menzionati nel capoverso 1 lettera b vanno stralciati, poiché a partire dal 1° giugno 2002 sono stati sostituiti dai permessi di dimora di breve durata per cittadini comunitari.

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