Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/55: Ordinanza sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC), Ordinanza SIMIC · 20 pagine
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Risultati dell’indagine conoscitiva concernente l’avamprogetto dell’ordinanza SIMIC, 1° novembre 2005
Secondo l’Ufficio competente in materia di migrazione SO le autorità cantonali preposte alla migrazione non devono avere accesso soltanto ai propri dossier elettronici, ma anche a quelli degli altri Cantoni. In tal modo non occorrerebbe contattare di volta in volta la competente autorità cantonale per sapere cosa è stato registrato nei dossier elettronici in ogni singolo caso.
Art. 6 Notificazioni delle autorità cantonali e comunali
(art. 7 cpv. 1 e 4)
1 Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri notificano immediatamente:
a. i permessi iniziali di dimora nonché le proroghe, i cambiamenti o le revoche;
b. le trasformazioni di permessi stagionali;
c. l’inizio di un impiego nonché il cambiamento di posto o di professione nel Cantone;
d. i licenziamenti annunciati dai datori di lavoro;
e. gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri;
f. i rilasci di nuovi permessi di domicilio;
g. la proroga dei termini di controllo dei libretti per stranieri titolari di un permesso di domicilio e gli altri dati che essi contengono;
h. le nascite e i decessi;
i. le adozioni;
j. le naturalizzazioni ordinarie, gli accertamenti del diritto di cittadinanza e gli annullamenti;
k. i cambiamenti e le rettifiche d’identità;
l. le garanzie relative al permesso di dimora;
m. i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo 1 della legge federale dell’8 ottobre 19991 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei o di un permesso di dimora;
n. la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo;
o. i documenti concernenti un procedimento penale, quali rapporti di polizia o sentenze penali inerenti al settore dell’asilo.
2 Le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro notificano regolarmente:
a. gli indirizzi dei datori di lavoro che hanno presentato domanda per un permesso;
b. le decisioni in merito ai permessi.
3 Le autorità cantonali e comunali di aiuto sociale notificano regolarmente la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo.
L’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) è del parere che nel capoverso
1 lettera n occorrerebbe definire i concetti di «sparizione» e «ricomparsa», poiché comportano conseguenze diverse.
Autorità preposte alla migrazione:
L’UCM deplora la mancanza delle notificazioni relative allo statuto di frontaliero nell’enumerazione del capoverso 1 e motiva come segue la sua richiesta: «Poiché dal 1° giugno 2004 i frontalieri possono dimorare in Svizzera durante la settimana, l’obbligo di procedere a determinate notifiche non si impone soltanto ai loro datori di lavoro, ma anche ai frontalieri stessi. »
I «permessi stagionali» menzionati nel capoverso 1 lettera b vanno stralciati, poiché a partire dal 1° giugno 2002 sono stati sostituiti dai permessi di dimora di breve durata per cittadini comunitari.
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