Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
Art. 33 Linee affittate
1 Se, nonostante l’esistenza di una domanda corrispondente, in una determinata zona i tipi di linee affittate di cui all’Allegato della decisione del 24 luglio 200322 della Commissione delle Comunità europee non sono disponibili, o lo sono solo in parte, la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) obbliga i fornitori a porre rimedio a questa situazione nelle loro zone. A tale scopo, essa tiene conto dell’infrastruttura disponibile nella zona e affida il compito al fornitore più adatto.
2 Se una determinata zona non è coperta da nessun fornitore di servizi di telecomunicazione, la Commissione affida il compito al fornitore più adatto che gestisce l’infrastruttura più vicina.
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione che sono tenuti a mettere a disposizione linee affittate le fatturano separatamente dagli altri settori di attività. Le tariffe devono essere stabilite in funzione dei costi (art. 21b LTC). Il sistema di calcolo dei costi si fonda sui principi applicati nel caso delle prestazioni di accesso.
4 Le tariffe e le condizioni di fornitura devono essere comunicate alla Commissione. L’Ufficio federale può renderle pubbliche, conformemente all’articolo 13 LTC.
5 L’Ufficio federale stabilisce le prescrizioni tecniche per le interfacce e la qualità dei servizi.
Capitolo 5 Servizi a valore aggiunto
Art. 34 Eccezioni
Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi a valore aggiunto forniti mediante numeri del paino di numerazione E.164 del tipo 0800 (numeri gratuiti), 084x (numeri a costi suddivisi), 0878 (numeri personali).
Art. 35 Identificazione dei servizi a valore aggiunto
1 Ai clienti va data la possibilità di riconoscere in modo chiaro i servizi a valore aggiunto.
2 I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 possono essere forniti solo dai numeri di chiamata attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24b e seguenti dell’ordinanza del 6 ottobre 199723 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT), dai numeri brevi ai sensi degli articoli 29–32 ORAT o dai numeri brevi di cui all’articolo 54 capoverso 7 ORAT.
3 I servizi a valore aggiunto offerti mediante SMS o MMS possono essere forniti solo dai numeri brevi per servizi SMS e MMS di cui agli articoli 15a e seguenti ORAT.
22GU L 186 del 25.7.2003, p. 43