Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
b. permettere al cliente di consultare l’intero elenco alla ricerca di informazioni.
3 Le copie di elenchi elettronici online devono rispettare le norme internazionali e le prescrizioni dell’Ufficio federale; il fornitore dell’elenco deve adottare i provvedimenti necessari per impedire che ne pervengano copie in Paesi in cui il livello di protezione dei dati personali non è paragonabile a quello svizzero.
4 Il fornitore di un elenco elettronico online deve adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per impedire che il contenuto di un’iscrizione o di una parte dell’elenco sia modificato o soppresso.
Capitolo 10: Interessi nazionali preponderanti
Sezione 1: Prestazioni in situazioni straordinarie
Art. 84 Prestazioni
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a garantire agli organi incaricati di affrontare situazioni straordinarie di cui all’articolo 85 le seguenti prestazioni:
a. prestazioni del servizio universale;
b. trasmissione di dati ad elevata capacità;
c. messa a disposizione di linee affittate.
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti alle condizioni di cui all’articolo 86 devono adottare gli opportuni provvedimenti preparatori e garantire che la necessaria infrastruttura possa essere gestita in modo indipendente all’interno del Paese.
3 In caso di bisogno essi devono permettere la coutenza dei loro locali e dei loro impianti nonché lo svolgimento di esercitazioni, nella misura in cui la gestione ordinaria dei loro servizi non ne risulti pregiudicata.
4 Su richiesta degli organi di cui all’articolo 85, l’Ufficio federale designa i numeri per i quali deve essere garantito il servizio di localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio di cui all’articolo 28 capoverso 6.
Art. 85 Organi autorizzati
I seguenti organi sono autorizzati a beneficiare delle prestazioni di cui all’articolo 84:
a. esercito, protezione civile, istituzioni che si occupano dell’approvvigionamento economico del Paese e stati maggiori di comando civili;
b. polizia, pompieri e organismi cui gli enti pubblici affidano compiti di salvataggio e di assistenza medica;