Avamprogetto OST

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

2 Se il concessionario del servizio universale introduce una nuova tecnologia che richiede l’adattamento degli impianti domestici, ne assume i costi.15

3 Se gli impianti sono messi a disposizione per la prima volta, il proprietario può scegliere dove situare il punto d’entrata nell’edificio.

4 Se gli impianti sono già a disposizione, il concessionario non può esigere il cambiamento del punto d’entrata nell’edificio.

5 L’Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche relative al punto d’entrata nell’edificio.

Art. 18 Collegamenti al di fuori dei centri abitati

1 Se allestire o mantenere un collegamento al di fuori dei centri abitati provoca costi particolarmente elevati o se è particolarmente dispendioso garantire il servizio universale, la persona che chiede il collegamento può essere obbligata ad assumere una parte dei costi oppure può essere ridotta la gamma delle prestazioni.

2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) disciplina i particolari.

Art. 1916 Informazioni sulle tariffe

Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire ai clienti, in modo adeguato e al più tardi 15 minuti dopo la fine del collegamento, informazioni sulle tariffe fatturate per le prestazioni del servizio universale.

Art. 20 Blocco delle comunicazioni uscenti

1 Il concessionario del servizio universale è tenuto a offrire la possibilità di bloccare in modo permanente tutte le comunicazioni uscenti; può chiedere il pagamento di un importo unico e ragionevole, destinato esclusivamente a coprire le spese di attivazione del blocco. Non può esigere questo importo se il blocco è richiesto alla conclusione del contratto.

2 Per il ripristino di tutte le comunicazioni uscenti, il concessionario del servizio universale può chiedere il pagamento di un importo unico e ragionevole, destinato esclusivamente a coprire le spese di disattivazione del blocco.

Art. 21 Ubicazione dei telefoni pubblici a pagamento

1 L’autorità concedente definisce periodicamente il numero minimo di luoghi in cui deve essere installato un telefono pubblico a pagamento. Ne garantisce almeno uno per comune politico. Per determinare il numero di luoghi obbligatori per comune,

15 Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell’OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.

16 Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell’OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.