Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
4 Per controllare che i criteri qualitativi abbiano raggiunto i valori di riferimento, l’autorità concedente può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente. I risultati di questa perizia possono essere resi pubblici.
Art. 23 Limiti massimi dei prezzi
1 Dal 1° gennaio 2008 i prezzi dovranno essere contenuti entro i seguenti limiti massimi (IVA esclusa):
a. collegamento (art. 16 cpv. 2):
1. tariffa unica di 40 franchi per la messa in servizio,
2. 23,45 franchi al mese per il collegamento di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera a,
3. 40 franchi al mese per il collegamento di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera b,
4. 69 franchi al mese per il collegamento di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera c;
b. comunicazioni nazionali verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arrotondate ai successivi 10 centesimi: 7,5 centesimi al minuto;
c. supplemento per l’utilizzazione di un telefono pubblico: 19 centesimi per minuto iniziato, eccetto per le chiamate al numero 143 e al servizio di trascrizione, per le quali è esigibile un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa) per chiamata;
d. utilizzazione del servizio di trascrizione fatturato al secondo e arrotondato ai successivi 10 centesimi (art. 15 cpv. 1 lett. f): 3,4 centesimi al minuto.18
2 La tariffa per le comunicazioni nazionali stabilite da telefoni pubblici verso un collegamento mobile deve essere uguale a quella applicata a tutti gli altri clienti del servizio telefonico pubblico. Il prezzo, fatturato al secondo, può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi.19
3 Se per l’utilizzazione del telefono pubblico non è tecnicamente possibile introdurre a costi ragionevoli un supplemento proporzionale alla durata della comunicazione, si può esigere un supplemento unico di 50 centesimi (IVA inclusa) per chiamata.20
4 Il concessionario del servizio universale notifica all’Ufficio federale tutti i cambiamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione.
18 Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell’OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.
19 Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell’OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.
20 Nuovo testo secondo il disegno di modifica dell’OST concernente il servizio universale. Questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2008 e non è oggetto del presente audit.