Avamprogetto OST

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

2 I fornitori di servizi di telecomunicazione presentano all’Ufficio federale le indicazioni relative alla cifra d’affari dell’anno precedente al più tardi entro il 30 aprile, la prima volta nel 2009.

3 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione non presenta i dati necessari al calcolo della tassa, l’Ufficio federale stabilisce l’importo basandosi sulla cifra d’affari totale determinante per l’imposizione della tassa sul valore aggiunto.

4 L’Ufficio federale può prevedere un sistema di controllo esterno allo scopo di verificare l’esattezza dei dati presentati dai fornitori di servizi di telecomunicazione.

5 Se le somme dovute da un fornitore di servizi di telecomunicazione moroso non sono versate entro un anno a partire dal momento in cui è stato constatato il ritardo, sono stornate sul costo totale netto dell’esercizio seguente. Un fornitore di servizi di telecomunicazione è da ritenersi moroso quando non ha versato le somme dovute entro i termini previsti al momento della messa in mora. L’obbligo di pagamento non si estingue al momento in cui le somme in questione sono stornate. Le somme infine versate sono dedotte dal costo totale netto dell’esercizio che segue il pagamento.

6 I fornitori di servizi di telecomunicazione la cui cifra d’affari determinante (cpv. 1) è inferiore a 5 milioni di franchi all’anno sono esonerati dal pagamento della tassa.

7 L’Ufficio federale emana prescrizioni amministrative relative al calcolo della cifra d’affari e alla presentazione delle informazioni necessarie alla ripartizione del costo.

Art. 27 Gestione del meccanismo di finanziamento

1 L’Ufficio federale gestisce il meccanismo di finanziamento. A tal fine può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.

2 L’Ufficio federale pubblica periodicamente un rapporto sul finanziamento del servizio universale.

3 I costi imputabili alla gestione del meccanismo di finanziamento sono coperti dalle tasse destinate al finanziamento del servizio universale.

Capitolo 4 Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici

Art. 28 Chiamate d’emergenza

1 L’accesso ai servizi d’emergenza (n. 112, 117, 118, 143, 144 e 147) va garantito da ogni collegamento telefonico, compresi i telefoni pubblici. L’accesso ai numeri 112, 117, 118, 144 e 147 deve essere gratuito e possibile senza l’uso di mezzi di pagamento (monete o carte). Per il numero 143 è possibile riscuotere una tassa forfettaria di 20 centesimi e il supplemento di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera c.

2 Finché non sarà tecnicamente possibile istradare e localizzare correttamente per tutte le ubicazioni la trasmissione vocale mediante il protocollo Internet, questo servizio va garantito solo per le chiamate provenienti dall’ubicazione principale indicata nel contratto d’abbonamento. I fornitori si assicurano che i clienti siano a