Allegato 6 (OETV)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 8 pagine

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Proposte di modifica (rappresentazione sinottica) con spiegazioni / OETV Allegato 6

Struttura della carrozzeria (seguito) Testo in vigore Proposta di modifica

--- 5 I veicoli della classe M1 con un peso totale mas-

simo di 3,50 t devono soddisfare le esigenze della direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale, e che modifica la direttiva 70/156/CEE, o del regolamento ECE n. 95. Questa disposizione non si applica ai veicoli di un tipo di cui annualmente non vengono prodotte più di 50 unità.

2 Gli autocarri delle classi N2 e N3 devono essere 6 Gli autocarri delle classi N2 e N3 devono essere

muniti di una protezione laterale conformemente alle muniti di una protezione laterale conformemente alle esigenze dell’allegato della direttiva n. 89/297 del esigenze dell’allegato della direttiva n. 89/297 del Consiglio, del 13 aprile 1989, per il ravvicinamento Consiglio, del 13 aprile 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla pro- delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro tezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi o dei numeri 6 a 8 del regolamento ECE rimorchi o dei numeri 6 a 8 del regolamento ECE

n. 73. n. 73.

3 Il capoverso 2 non si applica: 7 Il capoverso 6 non si applica:

a. agli autoveicoli con carrozzeria ribaltabile late- a. agli autoveicoli con carrozzeria ribaltabile late-

ralmente, se la lunghezza interna dello spazio ralmente, se la lunghezza interna dello spazio utile di carico non supera 7,50 m; gli autoveicoli utile di carico non supera 7,50 m; gli autoveicoli con carrozzeria ribaltabile su un solo lato de- con carrozzeria ribaltabile su un solo lato devono essere provvisti di protezione laterale sul vono essere provvisti di protezione laterale sul lato non ribaltabile; lato non ribaltabile;

b. agli autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità b. agli autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità

di immatricolazione ha concesso un’eccezione di immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di protezioni laterali non è poiché l’applicazione di protezioni laterali non è possibile per motivi tecnici e di uso; possibile per motivi tecnici e di uso;

c. ai veicoli militari. c. ai veicoli militari.

4 I veicoli delle classi M e N devono essere provvisti 8 I veicoli delle classi M e N devono essere provvisti

di una protezione posteriore conformemente alle di una protezione posteriore conformemente alle esigenze dell’allegato II della direttiva n. 70/221 del esigenze dell’allegato II della direttiva n. 70/221 del Consiglio, del 20 marzo 1970, per il ravvicinamento Consiglio, del 20 marzo 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serba- delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione toi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi o posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi o del numero 7 del regolamento ECE n. 58. del numero 7 del regolamento ECE n. 58.

5 Il capoverso 4 non si applica a: 9 Il capoverso 8 non si applica a:

a. carri con motore; a. carri con motore;

b. trattori a sella; b. trattori a sella;

c. autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di c. autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di

immatricolazione ha concesso un’eccezione immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di una protezione poste- poiché l’applicazione di una protezione posteriore non è possibile per motivi tecnici e di riore non è possibile per motivi tecnici e di uso; uso;

d. veicoli militari. d. veicoli militari.