Allegato 6 (OETV)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 8 pagine

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Proposte di modifica (rappresentazione sinottica) con spiegazioni / OETV Allegato 6

Struttura della carrozzeria Testo in vigore Proposta di modifica Art. 104 Art. 104 Copertura della ruota, superficie frontale Copertura della ruota, struttura della carrozzeria, dispositivi di protezione laterale, dispositivi di dispositivi di protezione protezione

1 Nei veicoli della classe M1 che avanzano in linea 1 Nei veicoli della classe M1 che avanzano in linea

retta la carrozzeria rispettivamente i parafanghi de- retta la carrozzeria rispettivamente i parafanghi devono coprire la parte superiore della ruota, su tutta vono coprire la parte superiore della ruota, su tutta la larghezza del battistrada, e posteriormente fino a la larghezza del battistrada, e posteriormente fino a 15,00 cm sopra il centro dell’asse. 15,00 cm sopra il centro dell’asse.

1bis La superficie frontale dei veicoli della classe M1 ---

con un peso totale massimo di 2,50 t e dei veicoli

della classe N1 derivati da un veicolo della clas-

se M1 con un peso totale massimo di 2,50 t deve

soddisfare le esigenze della direttiva n. 2003/102/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pe-

doni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima

e in caso di urto con un veicolo a motore e che mo-

difica la direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio.

---- 2 I veicoli della classe M1 con un peso totale massi-

mo di 3,50 t devono soddisfare le esigenze della direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE. Questa disposizione non si applica ai veicoli di un tipo di cui annualmente non vengono prodotte più di 50 unità.

--- 3 La superficie frontale dei veicoli della classe M1

con un peso totale massimo di 2,50 t e dei veicoli della classe N1 derivati da un veicolo della classe M1 con un peso totale massimo di 2,50 t deve soddisfare le esigenze della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. Per i veicoli di un tipo di cui annualmente non vengono prodotte più di 50 unità, è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui la superficie frontale del veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica per quel che concerne la protezione dei pedoni.

--- 4 I sistemi di protezione frontale dei veicoli della

classe M1 con un peso totale massimo di 3,50 t e dei veicoli della classe N1 devono soddisfare le esigenze della direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio.