Allegato 6 (OETV)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 8 pagine
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Proposte di modifica (rappresentazione sinottica) con spiegazioni / OETV Allegato 6
Pubblicità Testo in vigore Proposta di modifica Art. 70 cpv. 2 Art. 70 cpv. 2 Pubblicità e pannelli pubblicitari Pubblicità
2 I pannelli pubblicitari sulle automobili non devono 2 Abrogato
essere alti più di 0,20 m e non devono superare il
veicolo di oltre 0,30 m verso l’alto.
Spiegazioni:
A nostro giudizio, questa disposizione è superata e può essere abrogata. Una tale restrizione non si applica del resto nemmeno agli altri veicoli (per es. gli autobus cittadini).
Registratore di fine percorso Testo in vigore Proposta di modifica Art. 101 Art. 101 Registratore di fine percorso Registratore di fine percorso
1 I veicoli usati per corse professionali di cui 1 I veicoli usati per corse professionali di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a e c nonché capo- all’articolo 4 capoverso 1 lettera a e c nonché capoverso 4 OLR 2 necessitano di un registratore di fine verso 4 OLR 2 necessitano di un registratore di fine percorso che indichi la velocità almeno sugli ultimi percorso che indichi la velocità almeno sugli ultimi 250 m. Invece del registratore di fine percorso può 250 m. Invece del registratore di fine percorso può anche essere usato un odocronografo secondo anche essere usato un odocronografo secondo l’articolo 100. l’articolo 100 o un apparecchio per la registrazione
dei dati secondo l’articolo 102a.
1bis Nei veicoli che necessitano di un odocronografo 1bis Nei veicoli che necessitano di un odocronografo
giusta l’articolo 100 capoverso 1 lettera b e il cui giusta l’articolo 100 capoverso 1 lettera b e il cui conducente non sottostà all’OLR 2 è sufficiente un conducente non sottostà all’OLR 2 è sufficiente un registratore di fine percorso. registratore di fine percorso secondo il capoverso 1
o un apparecchio per la registrazione dei dati secondo l’articolo 102a.
2 Alla costruzione e all’installazione del registratore 2 La costruzione, l’installazione, l’esame successivo
di fine percorso si applica per analogia il regolamen- e la riparazione del registratore di fine percorso si to n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, fondano sulle indicazioni del costruttore relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei dell’apparecchio.
trasporti su strada. Collaudo, esame successivo e
riparazione di registratori di fine percorso si fondano
sull’articolo102.
3 Per l’indicazione della velocità in caso di registrato- 3 Abrogato
ri di fine percorso è sufficiente un arco fino a
120 km/h.
4 Per i registratori di fine percorso lo scarto massimo 4 Abrogato
dell’iscrizione può ammontare a ±2 per cento della
velocità effettiva.
Spiegazioni:
La Commissione della concorrenza esige che, ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LCart (legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e le organizzazioni analoghe; legge sui cartelli), i registratori di fine percorso e gli apparecchi per la registrazione dei dati siano equiparati. Quale argomento principale essa adduce che il registratore di fine percorso è un prodotto svizzero, che all’estero non viene prodotto e che in Svizzera è fabbricato da una sola ditta. La disposizione dell’art. 101 OETV avrebbe pertanto ristretto la concorrenza al punto che sul mercato di questi apparecchi si assiste di fatto a un monopolio.
Poiché né i registratori di fine percorso né gli apparecchi per la registrazione dei dati sono oggetto di norme nazionali o internazionali, si propone si sottoporre la costruzione, l’installazione, l’esame successivo e la riparazione dei due apparecchi alla stessa regolamentazione.