Allegato 6 (OETV)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 8 pagine

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Proposte di modifica (rappresentazione sinottica) con spiegazioni / OETV Allegato 6

Struttura della carrozzeria (seguito) Testo in vigore Proposta di modifica

6 I veicoli delle classi N2 e N3 devono essere mu-10 I veicoli delle classi N2 e N3 devono essere muniti di dispositivi di protezione anteriore conforme- niti di dispositivi di protezione anteriore conformemente alle esigenze della direttiva n. 2000/40 del mente alle esigenze della direttiva n. 2000/40/EG Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legisla-Stati membri relative ai dispositivi di protezione zioni degli Stati membri relative ai dispositivi di antincastro anteriori dei veicoli, a motore, che protezione antincastro anteriori dei veicoli, a motomodifica la direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio, o re, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consigiusta il regolamento ECE n. 93. glio, o giusta il regolamento ECE n. 93.

7 Il capoverso 6 non si applica a: 11 Il capoverso 10 non si applica a:

a. carri con motore; a. carri con motore;

b. veicoli per terreno vario (art. 12 cpv. 3); b. veicoli per terreno vario (art. 12 cpv. 3);

c. autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di c. autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di

immatricolazione ha concesso un’eccezione immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di un dispositivo di pro- poiché l’applicazione di un dispositivo di protezione anteriore non è possibile per motivi tezione anteriore non è possibile per motivi tecnici e di uso. tecnici e di uso.

--- Art. 222i (nuovo) Disposizioni transitorie concernenti le modifiche del jj mm 200X

--- X Ai veicoli che non dispongono di un’approvazione

totale CE, messi in circolazione o costruiti in Svizzera prima del 1° ottobre 2007, si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 104 capoverso 5 concernente la protezione in caso di collisione laterale.

Spiegazioni:

I requisiti posti dalla CE in materia di collisioni frontali e laterali, come pure di sistemi di protezione frontale, dovranno

essere applicati anche all’immatricolazione in Svizzera. Un termine transitorio speciale è necessario soltanto per i casi di collisioni laterali, dato che la CE non prescrive ai propri Stati membri un termine di attuazione vincolante. Negli altri casi fanno stato i termini transitori fissati dalla CE. Si intende così evitare in Svizzera la circolazione di veicoli non più ammessi nell’Ue per ragioni di sicurezza. Alcuni problemi potrebbero sorgere in relazione all’importazione diretta di veicoli provenienti da Stati non membri della CE, poiché non è facile dimostrare che i requisiti sono rispettati. Per ovviare a questo inconveniente inerente ai veicoli prodotti singolarmente o in piccole serie, si propone, per i tipi di veicoli la cui produzione annua non supera le 50 unità, di rinunciare all’obbligo di fornire la prova per quanto riguarda le collisioni frontali e laterali. Per la stessa ragione, per questi veicoli si prevede una prova semplificata anche in materia di protezione dei pedoni. Non è tuttavia possibile concedere un termine transitorio più breve, più volte richiesto, per i veicoli importati direttamente poiché anche la CE ha regolato questo caso in modo esplicito (veicoli senza dichiarazione di armonizzazione CE).