Allegato 6 (OETV)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 8 pagine
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Proposte di modifica (rappresentazione sinottica) con spiegazioni / OETV Allegato 6
Garanzia della qualità per gli esami dei veicoli Testo in vigore Proposta di modifica --- Art. 33 cpv. 8 (nuovo) Obbligo dell’esame periodico
--- 8 Gli esami dei veicoli devono essere svolti confor-
memente a un sistema di garanzia della qualità (SGQ) fissato congiuntamente dai Cantoni.
Spiegazioni:
Con questa modifica si intende fare in modo che i Cantoni (e gli organi privati da essi autorizzati) effettuino gli esami successivi dei veicoli secondo il sistema di garanzia della qualità dell’Associazione dei servizi della circolazione (QSS asa), garantendo così uno standard di qualità uniforme.
Carrozzerie amovibili Testo in vigore Proposta di modifica Art. 7 cpv. 1 Art. 7 cpv. 1 Pesi Pesi
1 Fatto salvo il capoverso 7, il «peso a vuoto» è il 1 Fatto salvo il capoverso 7, il «peso a vuoto» è il
peso del veicolo scarico, in prontezza di marcia, con peso del veicolo scarico, in prontezza di marcia, con liquido di raffreddamento e lubrificante, carburante liquido di raffreddamento e lubrificante, carburante (almeno 90% della capacità di carburante indicata (almeno 90% della capacità di carburante indicata dal costruttore) ed eventualmente equipaggiamento dal costruttore) ed eventualmente equipaggiamento suppletivo a disposizione, quale ruota di scorta, suppletivo a disposizione, quale ruota di scorta, dispositivo di agganciamento per rimorchi, attrezzi, dispositivo di agganciamento per rimorchi, attrezzi, cuneo, estintore nonché con il conducente il cui cuneo, estintore nonché con il conducente il cui peso è valutato in 75 kg. peso è valutato in 75 kg. Il peso vuoto si determina
senza tenere conto di carrozzerie quali contenitori, cisterne, sili e ponti di carico se sono amovibili.
--- Art. 38 cpv. 4 (nuovo) Dimensioni
--- 4 Nella lunghezza, larghezza e altezza dei veicoli
con carrozzerie amovibili sono comprese la carrozzeria stessa e i dispositivi per fissarla.
Art. 66 cpv. 1 Art. 66 cpv. 1 Carrozzerie dei veicoli, diversi Carrozzerie dei veicoli, diversi
1 Il collegamento tra telai, carrozzerie, sili, cisterne, 1 Il collegamento tra il telaio e le carrozzerie fisse o
ecc. fissi o amovibili deve potere resistere alle forze amovibili deve potere resistere alle forze risultanti risultanti dall’uso del veicolo. Le cabine del condu- dall’uso del veicolo. Le carrozzerie amovibili sono cente e i ponti di carico ribaltabili devono essere considerate parti del veicolo. Le cabine del conduassicurati contro un ritorno improvviso in posizione cente e i ponti di carico ribaltabili devono essere normale. assicurati contro un ritorno improvviso in posizione
normale.
Spiegazioni:
Con questa modifica vengono riprese nell’ordinanza le disposizioni contenute nelle istruzioni del 21 dicembre 1990 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).