Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine
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sezione si applicano soltanto agli ingegneri geometri patentati che esercitano funzioni ed eseguono lavori della misurazione ufficiale45 (art. 22).
L'articolo 23 lettera b OGeom stabilisce che un ingegnere geometra può adottare autonomamente decisioni tecniche, indipendentemente dal fatto che sia occupato in una impresa privata o in un'amministrazione pubblica. La lettera d concretizza una raccomandazione della Commissione della concorrenza46, in quanto stabilisce che la pubblicità per le attività private e le attività ufficiali deve essere rigorosamente separata.
Per verificare e imporre questi obblighi professionali, la Commissione ha un diritto d'ispezione (art. 24) e, in caso di violazioni, vi è un obbligo, rispettivamente un diritto d'annuncio (art. 25). Le ispezioni possono anche essere eseguite dai Cantoni, per esempio nel quadro della loro attività di vigilanza ordinaria.
Per punire le violazioni degli obblighi professionali, la Commissione degli ingegneri geometri può adottare differenti misure disciplinari che consentono un trattamento chiaramente differenziato rispetto alla regolamentazione attualmente in vigore (art. 26).
2.5.3.5 Sezione 5: Emolumenti
Le tasse d'esame per l'esame teorico e per l'esame di Stato rimangono invariate (art. 30).
Elementi essenziali del futuro Registro sono già oggi parte integrante dei compiti della Direzione federale delle misurazioni catastali e della Commissione. I maggiori oneri per la tenuta del Registro saranno coperti mediante la riscossione di una tassa annuale d'iscrizione nel Registro dell'ammontare di 100 franchi (art. 31). Se sono ordinate misure disciplinari, alla persona interessata possono essere addossate, in funzione degli oneri, spese procedurali da 500 a 2000 franchi (art. 32). Di conseguenza, dalle nuove disposizioni non risultano maggiori oneri finanziari per la Confederazione o i Cantoni.
2.5.3.6 Commissione degli ingegneri geometri
Nell'ambito della misurazione ufficiale, con la sua tradizionale e quasi centenaria collaborazione praticata tra Confederazione, Cantoni, Comuni ed economia privata, è ovvio e politicamente corretto che anche l'esame di Stato, la tenuta del Registro e la relativa vigilanza siano eseguite da una commissione paritetica. La Commissione federale degli ingegneri geometri è una commissione extraparlamentare della Confederazione istituita dal DDPS (art. 36) e sulla quale quest'ultimo esercita la vigilanza (art. 37). Essa consta come finora di nove membri e comprende un rappresentante della Direzione federale delle misurazioni catastali e rappresentanti dei Cantoni, dei Comuni, della categoria professionale e delle scuole superiori.
2.5.3.7 Sezione 7: Disposizioni finali
L'articolo 42 capoverso 4 assicura che gli attuali titolari della patente d'ingegnere geometra saranno iscritti nel Registro, sempre che adempiano le condizioni personali
45 Conformemente agli articoli 40, 42, 44 e 46 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU; RS 211.432.2).
46 Empfehlungen der Wettbewerbskommission (WEKO) vom 23.1.06 betreffend «Wettbewerbsverzerrungen in der Nachführung der amtlichen Vermessung» (non pubblicate in italiano).