Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/22: Panoramico FTP · 130 pagine

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LFFS). La convenzione sulle prestazioni serve soprattutto all’esercizio e alla conservazione della capacità produttiva dell’infrastruttura.

Accordi sugli indennizzi con le aziende di trasporto concessionarie e crediti quadro

I deficit nell’esercizio e nella manutenzione dell’infrastruttura delle ferrovie private, come ad esempio la gestione delle stazioni ferroviarie o la regolare manutenzione dei binari, sono coperti dagli accordi sugli indennizzi. La Confederazione e i Cantoni coprono i deficit pianificati secondo una chiave di ripartizione prefissata. Per le infrastrutture di importanza regionale, la parte federale ammonta in media al 70 per cento, per le infrastrutture di importanza nazionale al 100 per cento (base legale: art. 49 Lferr). Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 9 marzo 2007 (TP), dal 2008 il contributo federale sarà in media del 55 per cento.

Il finanziamento della capacità produttiva e di alcuni nuovi investimenti di piccole dimensioni delle ferrovie private è garantito con crediti quadro. Le aziende di trasporto possono presentare domanda all’UFT che decide l’importo e il tipo di contributo federale. Esistono prestiti a interesse variabile, rimborsabili sotto condizione e contributi a fondo perso. Attualmente siamo al nono credito quadro per un importo complessivo di 800 milioni di franchi per gli anni dal 2007 al 2010 (base legale: art. 56 Lferr).

Regole speciali per singoli progetti

Con decreti federali particolari è possibile stabilire regole speciali per singoli progetti, come è avvenuto per la galleria della Furka e quella della Vereina, il raddoppiamento dei binari sulla linea del Lötschberg o gli accessi all’aeroporto di Zurigo e a quello di Ginevra (base legale: i relativi decreti federali). Attualmente nessun progetto è finanziato in questo modo.

I settori dei trasporti pagano il prezzo dei tracciati per utilizzare l’infrastruttura

Dall’entrata in vigore della riforma della ferrovia il 1° gennaio 1999, tutte le aziende ferroviarie svizzere sono tenute a separare il settore dei trasporti da quello dell’infrastruttura in ambito contabile e organizzativo e a registrare i conti di ogni settore ad hoc. Per l’uso delle tratte e delle stazioni, il settore dell’infrastruttura riceve un compenso, il cosiddetto prezzo del tracciato. La composizione di questo prezzo viene fissata in gran parte dall’UFT. Si compone di un prezzo minimo che in genere deve coprire le spese marginali e di un contributo di copertura che costituisce un apporto ai costi fissi. L’UFT fissa il prezzo minimo ed il contributo di copertura nel trasporto regolare dei viaggiatori: il contributo di copertura per il resto dei trasporti ed eventuali prestazioni supplementari vengono fissati dai gestori delle infrastrutture.

Le condizioni quadro nella politica dei trasporti non permettono alle ferrovie di stabilire prezzi in grado di coprire i costi

Attualmente, le condizioni quadro della politica dei trasporti non permettono comunque di percepire prezzi in grado di coprire i costi di utilizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, a causa dei ricavi troppo esigui nel settore. Nel trasporto di merci, a causa dell’aspra concorrenza, anche da parte di trasportatori esteri, i prezzi sono ulteriormente diminuiti. D’altronde, la verità dei costi di trasporto fatica ad aprirsi un varco a livello europeo. Infine, la tendenza a produrre merci di grande valore, ma di peso esiguo ostacola la competitività delle ferrovie. In tale situazione l’infrastruttura ferroviaria può essere gestita solo se i poteri pubblici compensano la differenza tra il ricavo e costi effettivi di esercizio e di manutenzione delle tratte.