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Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 21 pagine
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Art. 58 cpv. 4
4 Nel quadro delle loro competenze, il DFI e il DATEC emanano le necessarie prescrizioni relative al comportamento da assumere nelle zone controllate.
Art. 59 Schermatura
1 Il locale o l’area in cui sono in funzione o sono depositati impianti fissi o sorgenti radioattive dev’essere concepito o schermato in modo che, tenuto conto della frequenza d’esercizio:
a. in nessun luogo al di fuori delle zone controllate, all’interno del perimetro aziendale, dove possono soggiornare persone non professionalmente esposte a radiazioni, la dose ambientale superi 0,02 mSv alla settimana. Tale valore può essere superato fino a cinque volte nei luoghi in cui le persone non soggiornano in permanenza.
b. in nessun luogo al di fuori del perimetro aziendale siano superati i valori limite di immissione giusta l’articolo 102.
2 Con il consenso dell’autorità di sorveglianza, nei luoghi poco frequentati all’esterno delle zone controllate comprese in un perimetro aziendale costantemente sorvegliato, l’intensità di dose ambientale può giungere fino a 0,0025 mSv/h. In tal caso, tuttavia, è necessario impedire mediante misure idonee che il valore limite di dose per le persone non professionalmente esposte a radiazioni sia superato. Il valore limite annuale giusta l’articolo 37 va rispettato ad ogni modo.
Art. 65 cpv. 1
1 Per quanto attiene alla tecnica di costruzione, le sorgenti radioattive sigillate devono corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.
Art. 66 cpv. 2
2Il contrassegno deve indicare il tipo di radionuclide, l’attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché la classificazione conformemente alla norma ISO11 291912.
Art. 67 cpv. 2
2 Ogni sorgente radioattiva sigillata la cui attività supera di 100 volte il limite di licenza giusta l’appendice 3 colonna 10, deve essere sottoposta a un’omologazione in base alle regole riconosciute della tecnica e debitamente classificata.
Art. 69 cpv. 5
5 Il DFI e il DATEC emanano le necessarie prescrizioni relative ai provvedimenti protettivi da adottare nel manipolare sorgenti radioattive non sigillate.
11 International Organization for Standardization Le norme tecniche ISO concernenti la presente ordinanza possono essere consultate gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, oppure essere ottenute, contro rimborso, presso il Centro d’informazione svizzera sulle regole tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur o sul sito www.snv.ch.
12 ISO 2919, versione 1999-02, Radioprotezione – Sorgenti radioattive sigillate – prescrizioni generali e classificazione.