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Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 21 pagine
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Art. 12 Applicazioni terapeutiche
1 Sono considerati prova della necessaria competenza per le applicazioni terapeutiche con impianti e con sorgenti radioattive sigillate:
a. il diploma federale di medico-dentista o un diploma estero di medico-dentista
riconosciuto come equivalente;
b. un titolo federale di perfezionamento nel settore, un titolo estero di
perfezionamento riconosciuto come equivalente oppure un perfezionamento equivalente nel relativo metodo terapeutico;
c. una formazione in radioprotezione riconosciuta dall’UFSP; e
d. una formazione pratica appropriata, acquisita in ospedale.
2 Se la materia delle formazioni giusta il capoverso 1 lettere c - d è già stata acquisita nell’ambito del perfezionamento giusta il capoverso 1 lettera b, l’UFSP può dispensare il medico da una formazione supplementare.
Art. 13 Diagnostica e terapia mediante sorgenti radioattive non sigillate
1 Sono considerati prova della necessaria competenza per l’applicazione con sorgenti radioattive non sigillate:
a. il diploma federale di medicina o un diploma estero di medicina riconosciuto
come equivalente;
b. un titolo federale di perfezionamento nel settore, un titolo estero di
perfezionamento riconosciuto come equivalente oppure un perfezionamento equivalente nel relativo metodo diagnostico e terapeutico;
c. una formazione in radioprotezione sull’applicazione medica di radionuclidi
riconosciuta dall’UFSP; e
d. una formazione pratica appropriata, acquisita in ospedale.
2 Se la materia delle formazioni giusta il capoverso 1 lettere c - d è già stata acquisita nell’ambito del perfezionamento giusta il capoverso 1 lettera b, l’UFSP può dispensare il medico da una formazione supplementare.
Art. 14 cpv. 1
1 Sono considerati prova della necessaria competenza per le applicazioni con radiazioni ionizzanti in medicina verterinaria il diploma federale di medicina veterinaria o un diploma estero di medicina veterinaria riconosciuto come equivalente.
Art. 15 Personale sanitario
1 Per i seguenti gruppi professionali è considerata prova delle necessaria competenza una formazione in radioprotezione con esame finale, riconosciuta dall’UFSP:
a. tecnici in radiologia medica (TRM);
b. assistenti di medici, assistenti dentali e igienisti dentali;
c. ...2
d. assistenti di veterinari;
e. altro personale sanitario che effettua radiografie a scopo medico o che assolve
compiti di radioprotezione nei confronti di terzi.
2 Abrogata dal n. I dell’O del 17 nov. 1999 (RU 2000 107).