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Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 21 pagine
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Art. 70 cpv. 4
4 L’autorità di sorveglianza può autorizzare, nel caso di impianti per i quali esiste un piano di utilizzazione degli spazi, deroghe all’articolo 69 capoverso 1.
Titolo prima dell’art. 73
Sezione 6: Gestione e manutenzione degli impianti e delle sorgenti radioattive
Art. 74 cpv. 3 e 7
3 Per gli impianti radiologici medici o le installazioni mediche contenenti sorgenti radioattive sigillate la revisione deve essere eseguita almeno ogni sei anni; per gli impianti terapeutici che superano i 100 chilovolt e per le unità di irradiazione almeno una volta all’anno.
7 Per applicazioni di medicina nucleare e di radiologia interventistica con impiego di radioscopia il titolare della licenza deve rivolgersi regolarmente a un esperto in fisica medica giusta il capoverso 4.
Art. 75 cpv. 2
2 Nel quadro delle loro competenze, il DFI e il DATEC disciplinano il tipo di immagazzinamento e le esigenze in materia di depositi.
Art. 77
Nel quadro delle loro competenze, il DFI e il DATEC disciplinano le esigenze in materia di imballaggi per il trasporto di sorgenti radioattive entro il perimetro aziendale.
Art. 78 cpv. 2 primo periodo
2 La dichiarazione doganale per l’importazione e l’esportazione deve presentare le indicazioni seguenti:
Art. 82 Immissione nell’ambiente di scorie solide
1 Le scorie radioattive solide la cui attività specifica non è superiore a cento volte il limite di esenzione giusta l’appendice 3 colonna 9 possono essere eccezionalmente immesse nell’ambiente con il consenso dell’autorità cui compete il rilascio delle licenze, se si può assicurare che, miscelandole con materiali non radioattivi, i valori giusta l’appendice 2 non sono superati.
2 Con il consenso dell’autorità cui compete il rilascio delle licenze, possono essere immessi nell’ambiente anche residui radioattivi da insediamenti abitati, la cui attività specifica è superiore ai valori giusta il capoverso 1, a condizione che uno smaltimento attraverso i canali consueti sia impossibile, o possibile solo con un onere esagerato e una rimozione rappresenti la soluzione complessivamente più favorevole all’uomo e all’ambiente.