Progetto

Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

2Il Dipartimento federale di giustizia e polizia disciplina i requisiti tecnici concernenti i sistemi di misurazione e le procedure per garantirne la costanza dei valori.

3 I servizi di misurazione sono tenuti a immettere i loro dati nella banca dati radon (art. 118a).

4 L’UFSP sottopone i servizi di misurazione alla sua sorveglianza.

Art. 116 titolo e cpv. 1

Risanamenti

1 I Cantoni determinano le misure di risanamento per i locali in cui il valore limite giusta l’articolo 110 capoverso 1 è superato. Nelle aree a elevata concentrazione di radon svolgono programmi di risanamento.

Art. 117 cpv. 1

1 I Cantoni trasmettono regolarmente all’UFSP le mappe aggiornate delle aree a concentrazione di radon.

Art. 118 cpv. 3

3 L’UFSP mette a disposizione dei Cantoni, in procedura di richiamo, le misurazioni raccolte.

Art. 118a Banca dati radon

1 L’UFSP gestisce una banca dati radon centralizzata, così da poter costantemente valutare l’esecuzione delle misurazioni e dei risanamenti e in modo da elaborare i dati raccolti a scopi statistici e scientifici.

2 Nella banca dati radon centralizzata possono essere memorizzati i seguenti dati:

a. localizzazione dell’edificio;

b. dati concernenti l’edificio;

c. destinazione dei locali;

d. misurazioni;

e. dati concernenti il risanamento.

f. proprietari e/o inquilini degli edifici (nome, indirizzo, codice di avviamento

postale, località).

3 I collaboratori del servizio tecnico e d’informazione sul radon sono autorizzati a elaborare i dati della banca dati conformenente al disciplinamento specifico.

4 I servizi di misurazione riconosciuti, i punti vendita di dosimetri e le autorità competenti sono tenute a registrare nella banca dati radon centralizzata i dati che hanno raccolto. A questo scopo, possono essere messi loro a disposizione tutti i dati in procedura di richiamo.

5 Le persone incaricate delle misurazioni e del risanamento possono accedere ai dati concernenti gli edifici e sono autorizzate a registrare le informazioni da loro raccolte. A questo scopo, possono essere messi loro a disposizione tutti i dati in procedura di richiamo.