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Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 21 pagine
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6 I dati memorizzati nella banca dati sono eliminati dopo 100 anni.
Art. 125 cpv. 3 lett. c e lett. e
3 Non soggiacciono all’obbligo della licenza:
c. il commercio, l’utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento,
l’importazione, l’esportazione e il transito di strumenti di cronometria finiti provvisti di sostanze radioattive, se corrispondenti alle norme ISO16 315717 e 416818, nonché di un massimo di 1000 componenti di strumenti di cronometria contenenti pittura luminescente radioattiva;
e. il trasporto di sostanze radioattive nell’aria (numeri UN 2912, 2915, 2916, 3321
e 3332 conformemente all’allegato A, sezione 3.2.1, tabella A dell’ordinanza del 17 agosto 200519 sul trasporto aereo).
Art. 133 cpv. 1 lett. b
abrogato
Art. 133 cpv. 2
2 Deve annunciare annualmente all’autorità di sorveglianza l’esatta ubicazione di ogni sorgente radioattiva, la cui attività supera di 100 000 volte il limite di licenza giusta l’appendice 3 colonna 10 oppure la cui intensità di dose, senza schermo, supera 1 mSv/h a un metro di distanza.
Art. 134 cpv. 3 primo periodo e cpv. 4
3 Chi commercia con sorgenti radioattive deve, su richiesta, presentare all’autorità di sorveglianza un rapporto contenente le seguenti indicazioni: ...
4 Per tutte le altre forme di manipolazione, la tenuta del registro e la forma del rapporto possono essere disciplinati, nel caso concreto, nella licenza.
Art. 137 Controllo degli impianti medici e delle installazioni mediche
contenenti sorgenti radioattive sigillate
1 L’autorità di sorveglianza svolge, per campionatura, controlli di radioprotezione in aziende con impianti medici o installazioni mediche contenenti sorgenti radioattive sigillate.
2 L’UFSP può incaricare terzi, che effettuano manutenzioni degli impianti di diagnostica presso studi medici, dentistici e veterinari come pure studi chiropratici o odontopratici giusta l’articolo 74 capoverso 3, di svolgere un controllo.
16International Organization for Standardization
Le norme tecniche della ISO concernenti la presente ordinanza possono essere consultate gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, oppure possono essere ottenute, contro rimborso, presso il Centro d’informazione svizzera sulle regole tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur o sul sito www.snv.ch.
17ISO 3157, versione 1991-11, Radioluminescenza per strumenti orari, specifiche.
18SN ISO 4168, versione 2003-09, Strumenti orari – Condizioni per l’esecuzione di
controlli dei depositi radioluminescenti.