Progetto

Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Art. 83 cpv. 1

1 Le scorie radioattive combustibili possono essere combuste nelle aziende in cui sono state prodotte oppure, con il consenso dell’UFAS, in altre aziende. Gli impianti di combustione devono rispettare le prescrizioni dell’ordinanza del 16 dicembre 198513 contro l’inquinamento atmosferico e dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 199014 sui rifiuti.

Art. 94 cpv. 8

8 L’autorità di sorveglianza stabilisce, nel caso concreto, i metodi e le condizioni per l’analisi degli incidenti come pure l’assegnazione degli incidenti alle categorie di frequenza giusta i capoversi 3 - 515. La dose efficace o le dosi relative agli organi causate da irradiazioni accidentali di persone devono essere accertate mediante le grandezze di apprezzamento e i fattori di dose di cui alle appendici 3, 4 e 7 conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 96 cpv. 5

5 Deve prendere le misure adeguate affinché il personale coinvolto nell’incidente o incaricato di risolverlo non accumuli, nel primo anno dopo l’evento, una dose efficace superiore a 50 e, per le operazioni destinate alla protezione della popolazione, in particolare al salvataggio di vite umane, superiore a 250 mSv .

Art. 103 Sorveglianza delle immissioni da parte dell’azienda

1 L’autorità cui compete il rilascio delle licenze può obbligare il titolare della licenza a sorvegliare, mediante misure tecniche di misurazione, le immissioni di sostanze radioattive e l’irradiazione diretta emessa dalla sua azienda, e a comunicare i risultati all’autorità di sorveglianza.

2 Per l’esecuzione di misurazioni di controllo, il titolare della licenza può avvalersi della collaborazione di servizi esterni, riconosciuti dall’autorità di sorveglianza.

Art. 111 cpv. 1

1 La concentrazione di radon di cui all'articolo 110 (misura del valore limite e del valore operativo di radon) deve essere rilevata da servizi di misura riconosciuti.

Art. 112 Riconoscimento e obblighi dei servizi di misura

1 L’UFSP riconosce un servizio di misura per i valori limite e i valori operativi di radon nonché per le misurazioni speciali relative al radon a condizione che esso:

a. disponga del personale specializzato e dei sistemi di misura necessari per

adempiere correttamente i compiti affidatigli;

b. garantisca un adempimento dei compiti ineccepibile; in particolare che il

personale, nell’esercizio delle sue funzioni, non subisca alcun influsso che possa condurre a conflitti di interesse.

13 RS 814.318.142.1

14 RS 814.600

15 Precedentemente cpv. 6.