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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 14 pagine

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Sezione 3: Contributi per l’integrazione di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati

Art. 19 Somma forfettaria a favore dell’integrazione

Per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona ammessa provvisoriamente la Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria a favore dell’integrazione di 6 000 franchi. Tale somma è versata come importo unico in occasione del riconoscimento come rifugiato o della pronuncia dell’ammissione provvisoria. Il pagamento si effettua ogni trimestre. Con questi contributi della Confederazione s’intendono promuovere innanzitutto l’integrazione professionale e l’apprendimento di una lingua. Si tratta soprattutto di finanziare misure volte ad avvicinare alle strutture ordinarie le persone interessate.

Si possono inoltre finanziare anche misure per l’integrazione sociale delle persone che a causa del loro stato di salute, degli obblighi familiari ecc. non possono essere integrate direttamente nel mercato del lavoro, creando così i presupposti per una futura integrazione professionale.

Negli anni scorsi l’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) ha sostenuto, su incarico della Confederazione, dei progetti d’integrazione grazie ai quali si sono potute adottare misure specifiche, a titolo di complemento di quelle previste dalle strutture ordinarie, per promuovere soprattutto l’integrazione professionale. Grazie alla somma forfettaria i progetti d’integrazione necessari e importanti non saranno più sostenuti dalla Confederazione, ma dai Cantoni.

Nel calcolo della neutralità dei costi della somma forfettaria globale non si è tenuto conto della parte prevista per l’integrazione (apprendimento della lingua, integrazione professionale ecc.) della somma attuale a favore dei rifugiati, poiché tale parte verrà in futuro versata con la somma forfettaria a favore dell’integrazione (cfr. art. 24-27 Ap-Oasi 2 nonché il corrispondente rapporto esplicativo relativo alla revisione dell’ordinanza 2 sull’asilo).

Saranno in futuro versati contributi anche per l’integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente. La somma forfettaria a favore dell’integrazione sarà uguale per i rifugiati e per le persone ammesse provvisoriamente. Il 20 per cento della somma è versato tenendo conto dell’efficacia. È considerato un indicatore dell’efficacia la quota d’occupazione, tenendo conto della situazione cantonale sul mercato del lavoro.

I servizi cantonali competenti (in particolare i coordinatori in materia di asilo e di rifugiati, le autorità preposte al mercato del lavoro e i delegati all’integrazione) si accordano sulle misure d’integrazione e garantiscono il coordinamento intercantonale. Inoltre i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione informano regolarmente l’UFM circa le misure adottate e il loro finanziamento nonché i risultati ottenuti (cfr. art. 9). Con ciò s’intendono evitare sovrapposizioni nel finanziamento e nelle strutture.

La somma forfettaria a favore dell’integrazione è versata ai servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione. Questo modo di procedere corrisponde anche a una sollecitazione della Conferenza dei Governi cantonali (cfr. p.es. il parere consolidato dei Governi cantonali in merito alle raccomandazioni e al rapporto del gruppo tecnico di lavoro tripartito sugli ostacoli all’integrazione).