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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 14 pagine
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contro la disoccupazione promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro degli stranieri disoccupati. Analogamente le istituzioni della sanità sono tenute ad adottare misure volte a garantire agli stranieri pari opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie. Misure specifiche di promozione dell’integrazione al di fuori delle strutture ordinarie devono essere finanziate solo a titolo di sostegno complementare (cpv. 3).
Art. 3 Considerazione del grado d’integrazione
Il grado d’integrazione è un criterio di giudizio importante per le decisioni in materia di diritto degli stranieri, sia in quanto presupposto individuale per l’ammissione (art. 23 LStr), sia per la proroga del permesso in caso di scioglimento della comunità familiare (art. 50 LStr), sia in quanto presupposto per la conversione dell’ammissione provvisoria in permesso di dimora (art. 84 cpv. 5 LStr) o per la deroga alle condizioni d’ammissione al fine di tenere conto di un caso personale particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr). In generale, nell’esercizio del potere discrezionale, gli sforzi d’integrazione vanno premiati (cfr. art. 35 cpv. 5 LStr), mentre un’integrazione mancata va sanzionata (cfr. art. 96 LStr).
Per il rilascio anticipato di un permesso di domicilio, al più presto dopo cinque anni, si tiene conto anche dell’integrazione riuscita. Tale regolamentazione era già stata introdotta con l’entrata in vigore, il 1° febbraio 2006, della modifica della vigente ordinanza sull’integrazione degli stranieri. Essa si è affermata nella prassi e quindi è mantenuta anche con l’introduzione della nuova legge sugli stranieri.
Nella valutazione del grado d’integrazione necessario per il rilascio anticipato di un permesso di domicilio secondo l’articolo 34 LStr, si prevede in particolare di esigere conoscenze di una lingua nazionale equivalenti al livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d’Europa (Portafoglio europeo delle lingue PEL3). Si richiede soprattutto la competenza orale necessaria per cavarsela nella comunicazione di tutti i giorni.
Capitolo 2: Contributo e obblighi degli stranieri Art. 4 Contributo degli stranieri all’integrazione
L’integrazione presuppone sia la volontà degli stranieri di integrarsi, sia un atteggiamento aperto da parte della popolazione svizzera. La disposizione precisa il contributo degli stranieri all’integrazione. Esso consiste soprattutto nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e della democrazia. Inoltre ribadisce che l’apprendimento di una lingua nazionale e la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione sono elementi fondamentali dell’integrazione.
Art. 5 Accordo d’integrazione
La conoscenza delle strutture (scuola, formazione professionale, sanità, mondo del lavoro ecc.) e delle condizioni di vita in Svizzera nonché la facoltà di comunicare in una lingua nazionale, sono presupposti fondamentali per l’integrazione.
Può pertanto rivelarsi opportuno far dipendere il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata dalla frequentazione di un corso di lingua o d’integrazione e ciò può essere stabilito, tenendo conto del singolo caso, in un accordo d’integrazione.
3 Consultabile su: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html